Sez. 1, Sentenza n. 10695 del 10/05/2007 (Rv. 599907 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Debiti nei confronti dei farmacisti - Scadenza.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
In base all'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie sottoscritto il 13 luglio 1987, reso esecutivo con d.P.R. 21 febbraio 1989, n. 94 - come al precedente accordo del 27 giugno 1979, reso esecutivo con d.P.R. 15 settembre 1979 -, il credito del farmacista relativo al rimborso delle ricette farmaceutiche nasce con la scadenza del venticinquesimo giorno del mese che segue la presentazione delle distinte riepilogative.
Riferimenti normativi: DPR 21/02/1989 num. 94
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)