Sez. 2, Sentenza n. 40389 del 26/09/2003 Ud. (dep. 23/10/2003) Rv. 227684 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE | Assenza della parte civile nel giudizio d'appello - Assimilabilità alla revoca - Esclusione - Ragioni.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE
L'assenza della parte civile nel giudizio d'appello non può interpretarsi come comportamento equivalente a revoca tacita o presunta, non essendo riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi previste dall'art. 82, secondo comma, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 82 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)