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Sez. 2, Sentenza n. 40389 del 26/09/2003 Ud. (dep. 23/10/2003) Rv. 227684 - 01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE | Assenza della parte civile nel giudizio d'appello - Assimilabilità alla revoca - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227684-01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE

L'assenza della parte civile nel giudizio d'appello non può interpretarsi come comportamento equivalente a revoca tacita o presunta, non essendo riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi previste dall'art. 82, secondo comma, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 82 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)