Sez. U, Sentenza n. 930 del 13/12/1995 Ud. (dep. 29/01/1996) Rv. 203430 - 01
Parte civile - Costituzione - Revoca - In genere | Assenza della parte civile nel giudizio di appello - Equivalenza alla revoca - Esclusione - Ragioni.
Parte civile - Costituzione - Revoca - In genere
L'assenza della parte civile nel giudizio di appello non può interpretarsi come comportamento equivalente a revoca tacita o presunta, non essendo riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi previste dall'art. 82, secondo comma, cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 82 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)