Sez. 3, Sentenza n. 2903 del 06/10/1972 (Rv. 360633 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - FINALITA - DISCIPLINA NORMATIVA DELLA PRELAZIONE - APPLICAZIONE ANALOGICA AL RISCATTO - IRREGOLARE VENDITA DEL FONDO - ESERCIZIO DEL RISCATTO - RIMBORSO DEL PREZZO AL COMPRATORE - TERMINI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - FINALITA - DISCIPLINA NORMATIVA DELLA PRELAZIONE - APPLICAZIONE ANALOGICA AL RISCATTO - IRREGOLARE VENDITA DEL FONDO - ESERCIZIO DEL RISCATTO - RIMBORSO DEL PREZZO AL COMPRATORE - TERMINI.*
Il diritto di prelazione e l'eventuale successivo diritto di riscatto del fondo concessi al coltivatore del medesimo, dall'art 8 della legge 26 maggio 1965, n 590, sono due istituti interdipendenti, aventi la medesima finalita giuridica, quella di accentrare la terra nelle mani di chi la coltiva direttamente e di costituire proprieta coltivatrici di convenienti dimensioni per l'evoluzione di strutture agricole verso forme piu rispondenti all'armonico sviluppo economico della nazione. Pertanto, le norme della legge previste per la prelazione sono applicabili per analogia anche al riscatto. Conseguentemente il coltivatore che intenda esercitare il riscatto del fondo, venduto dal proprietario a terzi senza l'adempimento delle formalita di legge, deve rimborsare all'acquirente il prezzo da questi pagato entro tre mesi dall'Esercizio del relativo diritto, oppure nel termine differito di non oltre un anno qualora abbia in corso la pratica per ottenere il mutuo di cui all'art 1 della legge. (V 1021'70, mass n 346563).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)