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Sez. 1, Sentenza n. 4238 del 04/10/1977 (Rv. 387861 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - FATTISPECIE VARIE - COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI - ESENZIONE EX LEGGE N 729 DEL 1961 - INAPPLICABILITA ALL'IGE.*
Stato
decisa il 1977-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387861-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - FATTISPECIE VARIE - COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI - ESENZIONE EX LEGGE N 729 DEL 1961 - INAPPLICABILITA ALL'IGE.*

L'esenzione da imposte e tasse prevista dall'art 8 della legge 24 luglio 1961, n 729, riguarda gli Atti e contratti occorrenti per l'attuazione della legge (costruzioni stradali e autostradali): essa, percio, non si estende all'IGE, la quale non ha come presupposto dell'imposizione 'un atto o un contrattò, bensi 'un'entratà, in relazione all'ammontare della quale viene commisurato l'importo da corrispondere al momento dell'introito. (Conf 2012/76, mass n 380833).*

Riferimenti normativi: Legge 19/06/1940 num. 762 CORTE COST., Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)