Sez. 1, Sentenza n. 2397 del 23/04/1981 (Rv. 413159 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - FATTISPECIE VARIE - COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI - BENEFICI FISCALI EX ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - INCLUSIONE DELL'IGE - INAMMISSIBILITA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - FATTISPECIE VARIE - COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI - BENEFICI FISCALI EX ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - INCLUSIONE DELL'IGE - INAMMISSIBILITA.*
L'esenzione prevista dall'art 8 della legge 24 luglio 1961 n 729 riguarda soltanto le imposte e le tasse aventi ad oggetto gli 'Atti e contrattì occorrenti all'attuazione delle opere stradali ed autostradali in essa contemplate, e quindi non si estende all'IGE, la quale non ha come presupposto dell'imposizione un atto od un contratto, ma un'entrata, in relazione al cui ammontare viene commisurato l'importo da corrispondere al momento dell'introito. (Conf 3859/78, mass n 393432; (Conf 4238/77, mass n 387861; (Conf 2467/77, mass n 386176).*
Riferimenti normativi: Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)