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Sez. 1, Sentenza n. 3859 del 08/08/1978 (Rv. 393432 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - FATTISPECIE VARIE - COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - INCLUSIONE DELL'IGE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393432-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - FATTISPECIE VARIE - COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - INCLUSIONE DELL'IGE - INAMMISSIBILITA.*

L'esenzione prevista dall'art 8 della legge 24 luglio 1961 n 729 riguarda soltanto le imposte e le tasse che hanno per oggetto gli "Atti e contratti" occorrenti all'attuazione delle opere stradali ed autostradali in essa contemplate, e quindi non si estende all'IGE, ancorche afferente versamenti effettuati in esecuzione dei medesimi contratti (nella specie, prezzo dell'appalto), atteso che tale tributo ha per oggetto un'entrata, non un atto o contratto. (Conf 4238/77, mass n 387861; (Conf 2927/77, mass n 386476; (Conf 3040/76, mass n 381817; (Conf 2012/76, mass n 380833).*

Riferimenti normativi: Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)