Sez. 1, Sentenza n. 31999 del 06/07/2006 Cc. (dep. 28/09/2006) Rv. 234889 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Potere del presidente di dichiarare l'inammissibilità della richiesta per manifesta infondatezza - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In materia di esecuzione, il potere presidenziale di rilevare senza contraddittorio, ex art. 666 comma secondo cod.proc.pen., l'inammissibilità di una richiesta è limitato ai casi in cui appaiono insussistenti "ictu oculi" i presupposti normativi per la concessione del beneficio. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha annullato il decreto di inammissibilità di una richiesta di detenzione domiciliare assunto sul solo presupposto che il condannato non fosse stato ammesso al meno ampio beneficio dei permessi premio, in quanto la regola della gradualità nella concessione dei benefici, benchè suggerita dall'esperienza, va comunque verificata nel caso concreto attraverso il contraddittorio camerale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)