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Sez. 1, Sentenza n. 7945 del 11/02/2013 Cc. (dep. 18/02/2013) Rv. 254815 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Domanda di affidamento in prova al servizio sociale - Proposizione durante l'attuazione di diverso beneficio per altro titolo - Inammissibilità - Applicazione Art. 51 bis. L. 26 luglio 1975, n. 354 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2013-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254815-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

È inammissibile la domanda di affidamento in prova al servizio sociale proposta dal condannato con riguardo a titolo di privazione della libertà sopravvenuto durante l'attuazione del diverso beneficio della detenzione domiciliare cui lo stesso condannato sia stato ammesso con precedente decisione del Tribunale di sorveglianza, dovendo applicarsi l'art. 51 bis Ord. Pen. e non potendo ritenersi giustificata la riproposizione della richiesta, già respinta, della misura più ampia.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)