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Sez. 1, Sentenza n. 5523 del 24/10/1996 Cc. (dep. 04/12/1996) Rv. 206185 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenzione domiciliare - Condizioni per la concessione - Vi rientrano anche le ragioni meritorie - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206185-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Anche per la detenzione domiciliare la concedibilità del beneficio non si sottrae al criterio della valutazione discrezionale da parte del giudice, che deve riguardare, al di là dell'indefettibile accertamento delle condizioni soggettive di ammissibilità, l'opportunità del trattamento alternativo che, come per ogni altra misura della stessa categoria, deve concernere le premesse meritorie e l'attingibilità concreta del beneficio, in relazione alla personalità del condannato. (Fattispecie relativa ad istanza di ammissione al regime di detenzione domiciliare presentata da persona ammessa a speciale programma di protezione, in relazione alla quale la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha affermato che la facoltà di ammettere alle misure alternative soggetti del genere anche in deroga alle disposizioni vigenti riguarda soltanto le limitazioni in tema di condizioni di ammissibilità, ma non si estende ai presupposti relativi all'emenda di tali soggetti e alle finalità di conseguire la loro stabile rieducazione).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 13 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)