Sez. 3, Ordinanza n. 3936 del 05/12/2013 Cc. (dep. 29/01/2014) Rv. 258924 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Oggetto - Dichiarazione di estinzione del reato - Esclusione - Fattispecie.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE
Non è possibile proporre, nell'ambito della procedura di correzione materiale, la richiesta di far dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione maturata tra la sentenza di appello e quella di legittimità successivamente emessa, in quanto l'istituto previsto dall'art. 130 cod. proc. pen. non può essere utilizzato per conseguire la modifica essenziale o la sostituzione di una decisione già assunta. (Fattispecie in cui la richiesta di declaratoria di estinzione del reato era stata formulata in una memoria difensiva depositata in un procedimento di correzione di errore materiale attivato d'ufficio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)