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Sez. 1, Sentenza n. 30483 del 06/05/2010 Cc. (dep. 30/07/2010) Rv. 248316 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Correzione di omissioni - Limiti e condizioni - Fattispecie in tema di misure di prevenzione patrimoniale.
Stato
decisa il 2010-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248316-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE

Il procedimento di correzione dell'errore materiale può modificare il provvedimento per integrazione soltanto con elementi che necessariamente ne dovevano far parte, con esclusione di qualsiasi modifica che introduca elementi estranei alla "ratio decidendi" e che comporti l'esercizio di un potere discrezionale (Fattispecie nella quale la Corte ha considerato corretta la integrazione di un decreto di sequestro e successiva confisca di una porzione di terreno emesso nell'ambito di un procedimento di prevenzione patrimoniale, con la quale si era prevista l'estensione dei relativi effetti all'intero fabbricato su di esso edificato, rilevando che tale intervento non incideva su un aspetto essenziale del provvedimento, ma offriva solo una descrizione più dettagliata dell'immobile oggetto del sequestro, già insita nell'originaria individuazione dello stesso bene).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)