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Sez. 2, Sentenza n. 10609 del 05/11/1990 (Rv. 469628 - 01)

PROPRIETÀ - FONDIARIA: ESTENSIONE - CHIUSURA DEL FONDO - FONDO GRAVATO DA SERVITÙ DI PASSAGGIO - LEGITTIMITÀ DELLA CHIUSURA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469628-01

PROPRIETÀ - FONDIARIA: ESTENSIONE - CHIUSURA DEL FONDO - FONDO GRAVATO DA SERVITÙ DI PASSAGGIO - LEGITTIMITÀ DELLA CHIUSURA - CONDIZIONI.*

L'Esercizio da parte del proprietario della facoltà che gli deriva dall'art. 841 cod. civ. di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo per proteggerlo dall'ingerenza di terzi, è consentito anche nell'ipotesi che lo stesso sia gravato da una servitù di passaggio purché non ne derivi limitazione al contenuto della servitù e siano adottati mezzi idonei a consentire al titolare di essa la libera e comoda esplicazione, salvo un minimo e trascurabile disagio, del suo diritto: al riguardo stabilire se i mezzi impiegati in concreto siano adatti a contemperare i due diritti, è compito del giudice di merito che tale compatibilità deve accertare in relazione al contenuto specifico della servitù, alle precedenti modalità del suo Esercizio, allo stato e configurazione dei luoghi. Pertanto l'apposizione di un cancello sulla strada su cui la servitù si esplica, ancorché accompagnata dalla dazione delle chiavi al proprietario del fondo dominante, non comporta sempre, per quest'ultimo, un minimo, e perciò ammissibile, sacrificio, potendo quel rimedio (la dazione delle chiavi) palesarsi insufficiente, nelle specifiche circostanze del caso concreto (in funzione della distanza del cancello dal fondo dominante, dell'esistenza nello stesso di una casa stabilmente abitata, ecc.), a consentire il libero e comodo passaggio di tutte le persone che, a piedi o con veicoli, debbono servirsi della strada per accedere al fondo dominante, e quindi ad escludere che lo Esercizio delle facoltà di cui all'art. 841 cod. civ. si traduca in una limitazione sostanziale del contenuto della servitù. Ne consegue che a rendere compatibile, in siffatta ipotesi, l'Esercizio della detta facoltà con la tutela (del diritto o del possesso) della servitù di passaggio può rendersi necessario il ricorso a più facili e pronti sistemi di apertura, come ad esempio la predisposizione, da parte del proprietario del fondo servente di congegni automatici di apertura a distanza direttamente utilizzabile dal proprietario del fondo dominante. (Conf 1509/86, mass n 444891; (Conf 1758/79, mass n 398119; (Conf 1830/77, mass n 385561; (Conf 3976/76, mass n 382645; (Conf 1021/71, mass n 374423).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 841, Cod. Civ. art. 1065, Cod. Civ. art. 1067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)