Sez. 1, Sentenza n. 7882 del 05/04/2006 (Rv. 591144 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Qualificazione del vizio denunciato - Rubrica del motivo - Carattere vincolante - Esclusione - Esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione - Rilevanza esclusiva - Sussistenza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
In tema di ricorso per cassazione, la configurazione formale della rubrica del motivo di gravame non ha contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato, poiché è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura. (Fattispecie relativa a ricorso in cui, a fronte della evocazione, nella rubrica del motivo di gravame, dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione di norme, il contenuto della contestazione concerneva anche la incongruità della motivazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)