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Sez. 1, Sentenza n. 7981 del 30/03/2007 (Rv. 597110 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Qualificazione del vizio denunciato - Rubrica del motivo - Carattere vincolante - Esclusione - Esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione - Rilevanza esclusiva - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597110-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO

In tema di ricorso per cassazione, la configurazione formale della rubrica del motivo di gravame non ha contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato, poiché è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura. (Fattispecie relativa a ricorso in cui, a fronte della evocazione, nella rubrica dei motivi, dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., per vizio di motivazione, il contenuto delle contestazioni concerneva anche il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto). .

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)