Sez. 3, Sentenza n. 828 del 16/01/2007 (Rv. 593743 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Denuncia di violazione e falsa applicazione della legge - Modalità - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
Quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, 1° co. n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina; diversamente il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione.(In applicazione del suindicato principio la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso con il quale, a fronte dell'affermazione nell'impugnata sentenza della mancanza di prova in ordine alla volontà delle parti di stipulare un contratto di locazione in sostituzione dell'affitto di azienda, il ricorrente si era limitato a dedurne la <<erroneità>>.Nel rilievo che, a tale stregua, non risultano sviluppati argomenti in diritto con i contenuti richiesti dal combinato disposto degli artt. 360, 1° co. n. 3, e 366, 1° co. n. 4, cod. proc. civ., la critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel decidere le questioni giuridiche poste dalla controversia risultando dal ricorrente operata mediante la mera contrapposizione delle soluzioni prospettate a quelle assunte a base dell'impugnata sentenza, sicché il motivo si profila sostanzialmente volto a dimostrare piuttosto vizi di motivazione che non errori di diritto, la S.C. ha rigettato il ricorso, enunziando il principio di cui in massima).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)