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Sez. 1, Sentenza n. 24066 del 10/03/2009 Cc. (dep. 11/06/2009) Rv. 244009 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | Estradizione - Reato punibile con l'ergastolo - Estradizione concessa dalla Spagna limitatamente a pena irroganda di anni 21 di reclusione - Successiva condanna all'ergastolo - Conseguenze - Durata effettiva della carcerazione - Indulto - Benefici premiali.
Stato
decisa il 2009-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244009-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ

La concessione dell'estradizione, sul presupposto dell'irrogabilità di una pena detentiva temporanea, per reati astrattamente punibili con l'ergastolo da uno Stato (nella specie: la Spagna) che non ammette la detenzione perpetua, comporta che la pena detentiva eseguibile non può superare la durata indicata nella richiesta di estradizione. (Fattispecie nella quale il Ministero della Giustizia aveva trasmesso alle autorità spagnole una richiesta di estradizione che indicava, come pena massima irrogabile per due delitti di omicidio, anni 21 di reclusione, e successivamente l'estradato era stato condannato all'ergastolo; la Corte ha precisato che, pur se l'effettiva carcerazione non poteva superare gli anni 21, nondimeno la pena inflitta andava considerata ad ogni altro effetto come ergastolo, con la duplice conseguenza dell'inapplicabilità dell'indulto, e della concedibilità dei benefici premiali tenendo conto del minimo di pena detentiva da espiare previsto per i condannati alla pena dell'ergastolo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 720, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 720 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Legge 26/07/1975 num. 354 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/09/1993 num. 388 art. 66, Legge 30/09/1993 num. 388 art. 95, Legge 31/07/2006 num. 241 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)