Sez. 6, Sentenza n. 5747 del 09/01/2014 Cc. (dep. 05/02/2014) Rv. 258802 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE | Estradizione per l'estero - Possibilità che nello Stato richiesto venga irrogata una pena detentiva a vita - Decisione favorevole all'estradizione - Condizioni - Presenza nell'ordinamento dello Stato richiesto di istituti che consentano, in sede giudiziaria o amministrativa, la liberazione anticipata o la commutazione della pena - Sufficienza - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE
In tema di estradizione per l'estero, l'emissione di una sentenza favorevole non è esclusa dalla possibilità che all'estradando venga irrogata una pena detentiva a vita, purché l'ordinamento dello Stato richiesto preveda istituti che consentano di pervenire, in sede giudiziaria o amministrativa, ad una liberazione anticipata o ad una commutazione della pena, ove ricorrano ragioni umanitarie o progressi del condannato nel percorso rieducativo. (Fattispecie relativa ad estradizione verso gli Stati Uniti d'America, in cui la S.C. ha precisato che - laddove non ricorrano palesi violazioni dei principi di cui all'art. 3 CEDU e all'art. 27, comma terzo, Cost. - le eventuali riserve in ordine alla severità e rigidità del sistema punitivo dello Stato richiedente potranno rilevare nelle valutazioni di ordine politico spettanti al Ministro della giustizia, in sede di decisione sulla richiesta di estradizione ai sensi dell'art. 708 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 708 CORTE COST., Costituzione art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)