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Sez. 1, Sentenza n. 6278 del 16/07/2014 Cc. (dep. 12/02/2015) Rv. 262646 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | Estradizione - Reato punibile con l'ergastolo - Estradizione concessa sul presupposto dell'irrogabilità di una pena detentiva temporanea - Successiva condanna all'ergastolo - Conseguenze - Rimedi - Incidente di esecuzione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2014-07-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262646-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ

La concessione dell'estradizione sul presupposto dell'irrogabilità di una pena detentiva temporanea per reati astrattamente punibili con l'ergastolo da uno Stato che non ammette la detenzione perpetua, comporta che la pena detentiva eseguibile non può superare la durata indicata nella richiesta di estradizione; ne consegue che la successiva irrogazione dell'ergastolo da parte del giudice della cognizione costituisce applicazione di pena illegale la quale deve essere corretta attraverso il rimedio dell'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod.proc.pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 720, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)