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Sez. 2, Sentenza n. 1061 del 14/04/1973 (Rv. 363519 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DEI CONTRATTI POSTCORPORATIVI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363519-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DEI CONTRATTI POSTCORPORATIVI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

I contratti collettivi di lavoro postcorporativi hanno natura privatistica: la loro interpretazione e attribuita al giudice di merito e non puo essere sindacata in Sede di legittimita, salvo che non vi sia stata violazione delle norme legali di ermeneutica, ovvero l'omissione, insufficienza e contraddittorieta di motivazione della sentenza di tale giudice. (Conf 3137/71, mass n 354483; 1908/70, mass n 347910; (Conf 2541/69, mass n 342117).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)