Sez. 2, Sentenza n. 3137 del 06/11/1971 (Rv. 354483 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DEI - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DEI - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
I contratti e gli accordi collettivi stipulati dopo la sospensione dell'ordinamento corporativo hanno natura privatistica, cosicche la loro interpretazione e devoluta al giudice di merito e non e poi sindacabile in Sede di legittimita, salvo il caso di violazione delle norme ermeneutiche e sotto il profilo dell'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. (Conf 2541'69, mass n 342117).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2067
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)