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Sez. 2, Sentenza n. 3137 del 06/11/1971 (Rv. 354483 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DEI - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354483-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DEI - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

I contratti e gli accordi collettivi stipulati dopo la sospensione dell'ordinamento corporativo hanno natura privatistica, cosicche la loro interpretazione e devoluta al giudice di merito e non e poi sindacabile in Sede di legittimita, salvo il caso di violazione delle norme ermeneutiche e sotto il profilo dell'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. (Conf 2541'69, mass n 342117).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)