Sez. 1, Sentenza n. 9288 del 20/01/2014 Ud. (dep. 26/02/2014) Rv. 259788 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Ammissibilità di almeno uno dei motivi di ricorso - Questioni rilevabili d'ufficio - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Allorchè non tutti i motivi di ricorso per cassazione siano inammissibili, sono rilevabili d'ufficio le questioni inerenti all'applicazione della declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129, comma primo, che non comportino la necessità di accertamenti in fatto o di valutazioni di merito incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità. (In applicazione del principio, la S.C., ha annullato senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato la sentenza di patteggiamento avverso la quale era stato proposto ricorso per cassazione, di cui erano da ritenersi ammissibili unicamente i motivi riferiti alle statuizioni sulle spese in favore della parte civile).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Cod. Pen. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)