Sez. U, Sentenza n. 40288 del 14/07/2011 Cc. (dep. 07/11/2011) Rv. 250680 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE | Condanna alla rifusione delle spese della parte civile - Ricorso dell'imputato sul relativo capo della sentenza - Censure sulla congruità della somma liquidata e sulla coerenza della motivazione, non sollevate al momento della richiesta di liquidazione presentata all'udienza di discussione - Ammissibilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE
È ricorribile per cassazione la sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, in particolare per quanto attiene alla legalità della somma liquidata e alla esistenza di una corretta motivazione sul punto, una volta che sulla relativa richiesta, proposta all'udienza di discussione, nulla sia stato eccepito. (Nella specie la Corte ha annullato la sentenza di applicazione della pena, limitatamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, con rinvio al giudice competente per valore in grado d'appello, dovendosi discutere in detta sede solo sul "quantum").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 153
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)