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Sez. 7, Ordinanza n. 6935 del 17/04/2015 Cc. (dep. 23/02/2016) Rv. 266172 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Inammissibilità originaria dell'impugnazione - Declaratoria di estinzione del reato per prescrizione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266172-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

L'inammissibilità originaria dell'impugnazione, per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi, impedendo la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione, non consente di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)