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Sez. 2, Sentenza n. 624 del 02/03/1966 (Rv. 321240 - 01)

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - NECESSITA DEL CONSENSO DEI PARTECIPANTI.*
Stato
decisa il 1966-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321240-01

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - NECESSITA DEL CONSENSO DEI PARTECIPANTI.*

La comunione tacita familiare - che puo stabilirsi anche fra coniugi e nell'Esercizio di attivita diverse dall'agricoltura - si Forma, sia pure senza espresso accordo, quando vi sia fra i partecipanti una comunanza di lavoro nonche dei lucri, delle perdite e degli incrementi derivanti dalla comune gestione. E, pero, sempre necessario il consenso, anche tacito, dei partecipanti al fine di mettere a disposizione del consorzio familiare determinati beni e di porre in comune lucri, perdite e incrementi patrimoniali, giacche, se e vero che il rapporto sorge da uno stato di fatto, cio non significa che esso possa costituirsi senza o contro la volonta delle parti, occorrendo un comportamento dei membri della famiglia che riveli inequivocabilmente la comune intenzione di gestire nell'interesse di tutti. La mera collaborazione familiare, particolarmente fra coniugi, non basta, costituendo un elemento equivoco, sicche occorre che la situazione di fatto e il comportamento delle parti forniscano ulteriori elementi di prova circa la caratteristica essenziale suindicata.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)