Sez. 3, Sentenza n. 12307 del 04/12/1998 (Rv. 521400 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - IN GENERE | Scuola di equitazione - Danni causati da caduta da cavallo - Responsabilità dell'esercente la scuola - Titolo - Distinzione.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - IN GENERE
In caso di danni alla persona causati da una caduta da cavallo occorsa durante una lezione di equitazione, al fine di individuare il criterio di imputazione della responsabilità del gestore del maneggio, occorre operare un distinguo: se la caduta è avvenuta nel corso di una lezione per principianti, in cui i cavalli seguivano un percorso prestabilito e sotto la guida di un istruttore, deve escludersi che tale attivatì possa essere considerata pericolosa, con la conseguenza che il gestore del maneggio può essere chiamato a rispondere del danno solo ai sensi dell'art. 2052 cod. civ., ove ne ricorrano i presupposti; se, invece, la caduta da cavallo è avvenuta nel corso di una cavalcata, effettuata da un cavaliere inesperto con cavallo concessogli in uso dal maneggio, il gestore di quest'ultimo può essere chiamato a rispondere dei danni ai sensi dell'art. 2050 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)