Sez. 3, Sentenza n. 2482 del 30/01/2009 (Rv. 606327 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE | Gestione di ippodromo - Natura di attività pericolosa - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze - Responsabilità del gestore, in quanto tale, per i rischi connessi all'attività ippica - Esclusione - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE
La gestione di un ippodromo non costituisce necessariamente un'attività pericolosa, ma può diventarlo solo in determinati casi, come nell'ipotesi in cui sia funzionale all'esercizio di scuole di equitazione od all'organizzazione di gare ippiche. Ne consegue che il gestore di un ippodromo non può essere ritenuto responsabile "ipso facto" per i danni conseguenti ai rischi insiti nell'attività del cavalcare, e che per tale genere di rischi la sua responsabilità va esclusa in tutti i casi in cui risulti che abbia adottato i mezzi idonei per far sì che la suddetta attività si svolga senza rischio. (Nella specie era accaduto che un cavallo il quale percorreva l'ippodromo al galoppo, incrociando un altro animale che percorreva l'adiacente pista riservata al trotto, aveva avuto una brusca ed imprevista reazione, che lo aveva portato a cozzare violentemente contro lo steccato che separava le due piste, perdendo la vita. La S.C. ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del gestore dell'impianto per la morte dell'animale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)