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Sez. L, Sentenza n. 20162 del 26/09/2007 (Rv. 599420 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzioni a termine previste dalla contrattazione collettiva in base all'art. 23 della legge n. 56 del 1987 - Delega in bianco a favore dei sindacati per l'individuazione di nuove ipotesi di apposizione di termine - Sussistenza - Fattispecie relativa ad assunzioni a tempo determinato di dipendenti postali in base al c.c.n.l. 11 gennaio 2001.
Stato
decisa il 2007-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599420-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In materia di assunzione a termine dei lavoratori subordinati, l'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, contenente una vera e propria "delega in bianco" a favore dei sindacati, consente alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro, senza che sussista alcun vincolo che imponga l'individuazione di figure di contratto omologhe a quelle previste dalla legge; deve pertanto ritenersi che l'autonomia contrattuale può legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine, per causali di carattere oggettivo ed anche - alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale - per ragioni di tipo meramente "soggettivo", in quanto l'esame congiunto delle parti sociali, in ordine alle necessità del mercato, costituisce idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia dei loro diritti (Nella specie, sulla scorta del principio enunciato, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, con la quale, avuto riguardo all'interpretazione dell'art. 25 del c.c.n.l. dell' 11 gennaio 2001, relativo all'assunzione a termine di dipendenti postali, si era ritenuto che il suddetto accordo avesse autorizzato la stipulazione dei contratti di lavoro a termine solo nella sussistenza concreta di un preciso ambito territoriale, di un preciso collegamento tra l'assunzione del singolo lavoratore e le esigenze eccezionali od il nuovo processo produttivo, conseguente ai processi di riorganizzazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)