Sez. 2, Sentenza n. 257 del 06/02/1970 (Rv. 345105 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (ALTERNATIVA TRA COSTRUIRE SUL CONFINE O CON DISTACCO DAL CONFINE) - INIZIO DELLA COSTRUZIONE - ESERCIZIO ED ESAURIMENTO DEL DIRITTO DI PREVENZIONE - SCELTA DELLA FACOLTA DI COSTRUIRE A DISTANZA - VIOLAZIONE DELLA DISTANZA - FACOLTA DEL COSTRUTTORE DI AVANZARE IL PROPRIO FABBRICATO FINO A QUELLO DEL VICINO - ESCLUSIONE - PRETESA DI AVANZARE IL FABBRICATO FINO A QUELLO DEL VICINO - DOMANDA RICONVENZIONALE - IMPROPONIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (ALTERNATIVA TRA COSTRUIRE SUL CONFINE O CON DISTACCO DAL CONFINE) - INIZIO DELLA COSTRUZIONE - ESERCIZIO ED ESAURIMENTO DEL DIRITTO DI PREVENZIONE - SCELTA DELLA FACOLTA DI COSTRUIRE A DISTANZA - VIOLAZIONE DELLA DISTANZA - FACOLTA DEL COSTRUTTORE DI AVANZARE IL PROPRIO FABBRICATO FINO A QUELLO DEL VICINO - ESCLUSIONE - PRETESA DI AVANZARE IL FABBRICATO FINO A QUELLO DEL VICINO - DOMANDA RICONVENZIONALE - IMPROPONIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO.*
Il diritto di prevenzione si esercita al momento in cui si effettua la costruzione del fabbricato sul proprio fondo ed, una volta esercitato, si esaurisce. Scelta, fra le tre possibilita (di costruire in appoggio, in aderenza, a distanza) quella di costruire a distanza, ove sia accertata la violazione delle distanze legali, il costruttore e tenuto all'arretramento e non puo piu chiedere di avanzare il suo fabbricato fino a quello del vicino. La pretesa di fare avanzare il proprio fabbricato fino a quello del vicino concreta non un'eccezione, bensi una domanda riconvenzionale, essendo diretta non al solo fine di ottenere il rigetto della domanda avversaria, bensi a realizzare una contropretesa e ne e inammissibile la formulazione per la prima volta in appello.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 877, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)