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Sez. 3, Sentenza n. 6004 del 15/03/2007 (Rv. 595568 - 01)

MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) | Parte ignara dell'opera di intermediazione - Obbligo di corrispondere la provvigione - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595568-01

MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)

Il rapporto di mediazione non può configurarsi - e non sorge quindi il diritto alla provvigione - qualora le parti, pur avendo concluso l'affare grazie all'attività del mediatore, non siano state messe in grado di conoscere (ed abbiano pertanto potuto ignorare incolpevolmente) l'opera di intermediazione svolta dal predetto, e non siano perciò messe in condizione di valutare l'opportunità o meno di avvalersi della relativa prestazione e di soggiacere ai conseguenti oneri, come nel caso in cui il mediatore abbia, con il suo comportamento, potuto ingenerare nelle parti una falsa rappresentazione della qualità attraverso la quale egli si è ingerito nelle trattative che hanno condotto alla conclusione dell'affare. La prova della menzionata conoscenza incombe, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., al mediatore che voglia far valere in giudizio il diritto alla provvigione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)