Sez. 3, Sentenza n. 4865 del 21/09/1979 (Rv. 401483 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PRIMA PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO NEL GIUDIZIO D'APPELLO E POI NELLA RESIDENZA DICHIARATA DALLA PARTE ALL'ATTO DELLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - TERMINE PER IL DEPOSITO DEL RICORSO - DECORRENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PRIMA PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO NEL GIUDIZIO D'APPELLO E POI NELLA RESIDENZA DICHIARATA DALLA PARTE ALL'ATTO DELLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - TERMINE PER IL DEPOSITO DEL RICORSO - DECORRENZA.*
Nel caso in cui il ricorso per Cassazione sia stato notificato prima alla parte presso il procuratore costituito nel giudizio di appello e poi alla parte medesima nella residenza da questa dichiarata all'atto della notifica della sentenza, il termine per il deposito del ricorso stesso decorre dalla seconda delle anzidette notifiche, essendo la prima irrituale a norma del primo comma dell'art 330 cod proc civ. (V 911/72, mass n 357170; (V 1498/69, mass n 340319; (V 786/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)