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Sez. 1, Sentenza n. 331 del 27/11/2001 Ud. (dep. 08/01/2002) Rv. 220437 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE | Impugnazione del P.M. proposta per contestare la concessione di attenuanti generiche - "Reformatio in peius" da parte del giudice di appello investito a seguito di conversione dell'impugnazione - Illegittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220437-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE

In tema di giudizio abbreviato, poiché l'appello del P.M. contro la sentenza di condanna emessa all'esito di esso è ammesso solo se vi sia stata modificazione del titolo del reato, è illegittima la "reformatio in peius" da parte del giudice di secondo grado che, in accoglimento del motivo diretto a far escludere la concessione delle attenuanti generiche, abbia rideterminato la pena in misura superiore a quella inflitta dal primo giudice anziché dichiarare inammissibile l'impugnazione, a nulla rilevando che quest'ultima sia stata oggetto di conversione a norma dell'art. 580 cod. proc. pen., posto che questa non comporta la modificazione dei contenuti possibili dell'impugnazione stessa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 443 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 580, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 580, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)