Sez. L, Sentenza n. 323 del 14/01/1984 (Rv. 432594 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO - SOGGETTI - PERSONALE DIRETTIVO - NOZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO - SOGGETTI - PERSONALE DIRETTIVO - NOZIONE.*
Ai fini dell'esclusione della limitazione dell'orario di lavoro, con conseguente negazione del diritto a compenso per lavoro straordinario, il concetto di "personale direttivo", di cui all'art. 1 del R.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 è comprensivo, come chiarito dall'art. 3, n. 2 del R.d. 10 settembre 1923, n. 1955 (regolamento per la applicazione del R.d.l. n. 692 del 1923) non soltanto di tutti i dirigenti ed institori che rivestono qualità rappresentative e vicarie, bensì anche, in difetto di una pattuizione contrattuale in deroga, del personale dirigente cosiddetto minore, ossia gli impiegati di prima categoria con funzioni direttive, i capi di singoli servizi o Sezioni di aziende e, in definitiva, i capi-ufficio ed i capi-reparto che eccezionalmente possono svolgere persino attività manuali. (Conf 3971/82, mass n 421919).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 10/09/1923 num. 1955 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)