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Sez. L, Sentenza n. 5651 del 20/03/2004 (Rv. 571363 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | "Ius variandi " - Requisiti di legittimità - Equivalenza delle mansioni - Elementi rilevanti - Identità delle mansioni - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571363-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

L'equivalenza delle mansioni professionali che, ai sensi dell'art. 2103 cod.civ., condiziona la legittimità dell'esercizio dello "ius variandi" da parte del datore di lavoro deve essere valutata senza limitarsi al rispetto del formale inquadramento del lavoratore, occorrendo procedere anche all'esame del corredo di nozioni, abilità ed esperienze richieste ed utilizzabili nelle nuove mansioni; rispettate siffatte condizioni, tuttavia, l'esercizio dello "ius variandi" non richiede l'identità delle mansioni, né è configurabile un diritto del lavoratore ad essere adibito alle mansioni da ultimo svolte, sebbene maggiormente gratificanti per la sua professionalità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)