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Sez. L, Sentenza n. 5162 del 09/06/1997 (Rv. 505065 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Legittimo esercizio dello "jus variandi" - Presupposti - Equivalenza delle mansioni - Requisiti - Utilizzo del patrimonio professionale in precedenza acquisito dal lavoratore - Rilevanza - Onere della prova dell'impossibilità di tale utilizzo - Incidenza sul lavoratore.
Stato
decisa il 1997-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505065-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

In tema di esercizio dello "jus variandi", l'equivalenza delle nuove mansioni rispetto a quelle in precedenza svolte sussiste laddove le nuove mansioni consentano l'utilizzo ed il conseguente perfezionamento del corredo di nozioni, esperienza e perizia acquisito nella fase pregressa del rapporto; ne consegue che la suddetta equivalenza non è configurabile solo se le nuove mansioni comportino uno stravolgimento, un depauperamento, una obsolescenza del patrimonio professionale del lavoratore, il che non ricorre automaticamente nell'ipotesi in cui le nuove mansioni siano diverse da quelle espletate da ultimo, spettando quindi al lavoratore che deduca l'illegittimo esercizio dello "jus variandi" l'onere di allegare come, in relazione al particolare tipo di specializzazione conseguito, le nuove mansioni determinino l'impossibilità di utilizzare la professionalità acquisita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)