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Sez. 3, Sentenza n. 7670 del 12/07/1993 (Rv. 483105 - 01)

Locazione - Obbligazioni del conduttore - Danni per ritardata restituzione | Obbligo di pagamento del corrispettivo fino alla data di riconsegna - Debito di valuta - Rivalutabilità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1993-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483105-01

Locazione - Obbligazioni del conduttore - Danni per ritardata restituzione

L'obbligo del conduttore a norma dell'art. 1591 cod. civ., di dare il corrispettivo convenuto fino alla data della riconsegna della cosa locata, salvo maggior danno, integra un debito di valuta di natura contrattuale, analogo a quello di pagamento del canone di locazione, con la conseguenza che come tale non è suscettibile di rivalutazione monetaria, bensì produce interessi dal giorno della domanda (salvo il maggior danno, a norma dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., ove allegato e dimostrato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)