Sez. 2, Sentenza n. 14609 del 22/06/2007 (Rv. 597818 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Presunzione - Superamento - Fatto del terzo - Configurabilità - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA
In tema di responsabilità da cose in custodia, la presunzione sancita a carico del custode dall'art. 2051 cod. civ. è esclusa quando la produzione del danno sia stata causalmente determinata dalla sola condotta del terzo, che, in quanto evento imprevedibile ed eccezionale - non riconducibile, perciò, al dinamismo proprio della cosa - abbia le caratteristiche del caso fortuito che esclude la responsabilità del custode. (Nella specie, è stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni derivanti all'abitazione dell'attore dalle acque provenienti dal fondo del convenuto, avendo la S.C., nel confermare la decisione impugnata, ravvisato il caso fortuito nella realizzazione da parte del terzo di un muro che, impedendo il naturale deflusso delle acque, aveva provocato l'accumulo, nel sovrastante fondo del convenuto, delle acque tracimate poi nel terreno dell'attore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)