Sez. L, Sentenza n. 27 del 03/01/1986 (Rv. 443667 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA - DETERMINAZIONE - PRINCIPIO DELLA OMNICOMPRENSIVITÀ DELLA RETRIBUZIONE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA - DETERMINAZIONE - PRINCIPIO DELLA OMNICOMPRENSIVITÀ DELLA RETRIBUZIONE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
L'art. 2110 cod. civ. - nel rimettere ad una pluralità di fonti (leggi speciali, norme collettive, Usi ed equità) la Determinazione del trattamento economico che l'imprenditore è tenuto ad erogare al lavoratore in caso di malattia, se la legge o le norme collettive non stabiliscono forme equivalenti di previdenza e di assistenza - non recepisce il criterio dell'omnicomprensività della retribuzione, il quale non costituisce un principio di carattere generale, bensì riguarda solo alcuni istituti legali (quale l'indennità di anzianità). Pertanto, ove un trattamento integrativo di malattia sia previsto dalla contrattazione collettiva, la computabilità nella sua base di calcolo di un determinato emolumento discende dalla interpretazione della norma contrattuale - demandata al giudice del merito - restando irrilevante la natura retributiva, o meno, dello emolumento stesso. (nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto la computabilità della maggiorazione per turno e lavoro notturno nel trattamento integrativo di malattia previsto dall'art. 19 CCNL 1 maggio 1976, per i dipendenti della industria metalmeccanica privata). (V 1073/84, mass n 433231).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 01/05/1976 num. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)