Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 22 marzo 1977, causa 78/76
Epigrafe
Nel procedimento 78/76,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
STEIMKE UND WEINLIG, con sede in Amburgo,
e
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, rappresentata dall'Ufficio federale per l'alimentazione e le foreste,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 9, n. 1, 12, 13, n. 2, 92, 93 e 95 del trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. M. Donner e P. Pescatore, presidenti di sezione; J. Mertens de Wilmars, M. Sørensen, Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici;
avvocato generale: J.-P. Warner;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
L'ordinanza di rimessione e le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 dello statuto (CEE) dalla Corte di giustizia, si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
punto 1
La ditta Steinike und Weinlig, con sede in Amburgo, attrice nella causa principale, importava dall'Italia e da paesi terzi nella Repubblica federale di Germania, succhi concentrati d'agrumi che, come tali, non sono idonei all'alimentazione, ma vengono da essa trasformati in prodotti di base per l'industria delle bevande. All'atto della trasformazione del prodotto importato, l'amministrazione federale competente imponeva all'attrice nella causa principale, il versamento di un contributo destinato ad alimentare il«Fonds zur Absatzförderung der deutschen Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft» (in prosieguo Absatzfonds o Fonds). Detto Absatzfonds, istituito con la legge federale 26 giugno 1969 (BGBl. I, pag. 635), ha il compito di promuovere, tramite un ente denominato «Centrale Marketing Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft» (CMA), la vendita e l'esportazione di prodotti agricoli, forestali ed alimentari tedeschi, mediante la creazione ed il mantenimento di sbocchi all'interno ed all'estero. Il CMA fa pubblicità collettiva, organizza fiere ed esposizioni, procede a ricerche di mercato, ecc.
Il Fondo, costituito sotto forma di ente di diritto pubblico, è finanziato, in forza del § 1 della legge, tra l'altro, mediante sovvenzioni del governo federale e contributi a carico di aziende agricole, forestali ed alimentari. Tali contributi differiscono a seconda dei settori economici considerati. Le imprese agricole o forestali versano un contributo calcolato in funzione dell'imposta fondiaria o per capo di bestiame; le imprese di trasformazione versano un contributo riscosso «al giro più stretto della catena di distribuzione tra il produttore ed il consumatore». A tale scopo, il § 10 (8) della legge 26 giugno 1969 che istituisce il Fondo, stabilisce settore per settore (zuccherifici, molini, fabbriche di birra, ecc.) l'aliquota e la base di riscossione del contributo di cui è causa. Per quanto riguarda la frutta e gli ortaggi, la disposizione in materia è il § 10 (8), lett. e), in base al quale viene riscosso un contributo a carico delle imprese trasformatrici di ortofrutticoli, secondo l'aliquota di 0,30 DM per 100 DM di frutta ed ortaggi acquistati allo stato naturale, oppure già trasformati, ovvero dopo una prima trasformazione, se ed in quanto tali prodotti non siano gravati dal contributo di cui alla lett. d).
punto 2
Gli ortofrutticoli importati dall'estero contribuivano, fino al 1972, ad alimentare il Fondo, qualora venissero trasformati nella Repubblica federale di Germania in prodotti più elaborati giacché, in tal caso, si presumeva ch'essi traessero anche vantaggio dallo sforzo di promozione; la legge sull'Absatzfonds veniva però modificata dalla legge 23 maggio 1972, di guisa che, da allora, i concentrati di succo d'agrumi sono esenti dal contributo.
punto 3
L'attrice nella causa principale ha contestato, avanti il giudice nazionale, la legittimità del contributo impostole (20000 DM relativamente ad un periodo di 19 mesi), affermando che detto contributo serve ad alimentare un aiuto statale vietato dall'art. 92 del trattato, ovvero costituisce vuoi una tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale, vietato dagli artt. 9, 12 e 13 del trattato, vuoi una imposizione interna discriminatoria, incompatibile con l'art. 95 del trattato.
Il tribunale amministrativo di Francoforte sul Meno, investito della controversia, ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
a) Se l'art. 93 del trattato CEE osti a che un giudice nazionale chieda una pronunzia pregiudiziale vertente sull'art. 92 dello stesso trattato e quindi decida sull'applicazione di questa disposizione.
b) Se coi termini «… imprese o … produzioni …» nel senso di cui all'art. 92 del trattato CEE vada intesa soltanto un'attività privata ovvero anche un'azienda di diritto pubblico senza scopo di lucro.
c) Se la nozione di «aiuti concessi mediante risorse statali» comprenda pure l'ipotesi in cui l'ente pubblico ottenga esso stesso aiuti attraverso lo Stato ovvero imprese private.
d) Se la nozione di aiuto come assegnazione di un vantaggio gratuito comprenda pure l'ipotesi in cui il beneficiario dell'aiuto stesso non sia l'impresa privata, ma l'ente pubblico e se la gratuità sussista pure nell'ipotesi in cui il contributo della singola impresa sia irrilevante rispetto alla somma complessiva.
e) Se sussista alterazione della concorrenza e pregiudizio per gli scambi tra Stati membri nell'ipotesi in cui la ricerca di mercato e l'attività pubblicitaria svolta all'interno e all'estero da un ente pubblico siano esercitate anche da parte di analoghe istituzioni in altri paesi della Comunità.
f) Se si abbia una tassa d'effetto equivalente ex art. 9, n. 1, 12, 13, n. 2, del trattato CEE, nell'ipotesi in cui l'onere non gravi sui prodotti importati, bensì sulla trasformazione di questi.
g) Se sussista discriminazione ai sensi dell'art. 95 del trattato, nell'ipotesi in cui «ai prodotti di altri Stati membri» non si applichino oneri all'importazione, ma solo al momento della trasformazione.
Stando alla motivazione del provvedimento di rinvio, le questioni pregiudiziali di cui sopra trovano la loro giustificazione nelle seguenti considerazioni:
Ad a) Il giudice nazionale è in dubbio sul se il procedimento ex art. 93 del trattato, nell'ambito del quale spetta alla Commissione pronunciarsi sulla conformità degli aiuti statali all'art. 92 del trattato, abbia l'effetto d'impedire ai giudici nazionali di prendere in esame e, ove occorra, di accertare l'incompatibilità con l'art. 92 del trattato d'una norma interna che concede od istituisce un aiuto. Sotto il profilo costituzionale, un siffatto divieto darebbe adito ad obiezioni e sembra dubbio che l'art. 93 vada interpretato in tal senso.
Ad b) Il testo dell'art. 92, n. 1, contempla gli aiuti che favoriscono «talune imprese o talune produzioni», di guisa che va accertato se tali termini contemplino anche enti di diritto pubblico che non hanno fini di lucro, come l'Absatzfonds.
Ad c) e d) Ai sensi dell'art. 92 sono vietati gli aiuti concessi mediante risorse statali e, date le circostanze del caso di specie, va accertato se detta espressione comprenda il caso in cui l'ente che concede l'aiuto sia alimentato da contributi di imprese ch'essa favorisce. Sussiste aiuto nel senso di vantaggio gratuito qualora il beneficiario sia un ente statale, ovvero si tratta di un vantaggio gratuito a favore dell'impresa in quanto quest'ultima apporta solo un contributo insignificante rispetto al vantaggio ch'essa trae dall'Absatzfonds?
Ad e) Il giudice nazionale è in forse sul punto relativo al se un fondo del genere dell'Absatzfonds sia atto, come precisato dall'art. 92, ad alterare la concorrenza e ad incidere sugli scambi intracomunitari, nel caso in cui fondi analoghi esistano negli altri Stati membri.
Ad f) e S) Poiché il contributo all'Absatzfonds viene prelevato non già all'atto dell'importazione del prodotto di cui è causa, bensì all'atto della sua ulteriore trasformazione e riguarda una merce non prodotta in Germania, il giudice nazionale desidera esser posto in grado di accertare se ricorrano i presupposti che questa Corte, nelle sue sentenze, ha considerato necessari per poter parlare di tassa d'effetto equivalente (artt. 12-13) o d'imposizione interna di carattere discriminatorio (art. 95).
L'ordinanza di rimessione 10 giugno 1976 è stata registrata nella cancelleria della Corte di giustizia il 2 agosto successivo.
A norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte l'attrice nella causa principale, il governo della Repubblica federale di Germania e la Commissione delle Comunità europee.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia › 1. Osservazioni della Commissione
paragrafo 1
La Commissione osserva, in via preliminare, che il testo della legge 26 giugno 1969, le era stato previamente trasmesso, in conformità all'art. 93 del trattato CEE, e ch'esso resta soggetto all'esame permanente dei regimi d'aiuti esistenti negli Stati membri.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia › 1. Osservazioni della Commissione › — Sulla ricevibilità della domanda d'interpretazione
paragrafo 1
Senza contestare la ricevibilità della domanda pregiudiziale, la Commissione è del parere ch'essa è priva di oggetto nella parte riguardante l'interpretazione delle disposizioni materiali dell'art. 92, n. 1, poiché questa norma non ha, in quanto tale, efficacia diretta nell'ordinamento giuridico degli Stati membri e non può, quindi, esser fatta valere dinanzi ai giudici nazionali.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia › 1. Osservazioni della Commissione › — Sulla soluzione delle questioni pregiudiziali › A — Per quanto riguarda la questione del se la disciplina di cui all'art. 93 del trattato impedisca ai giudici nazionali di statuire sull'applicazione dell'art. 92
paragrafo 1
Prendendo spunto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenze 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa-Enel, Racc. 1964, pag. 1143; 11 dicembre 1973, causa 120/73, Lorenz, Racc.1973, pag. 1471; 19 giugno 1973, causa 77/72, Capolongo, Racc.1973, pag. 611), la Commissione sostiene che la situazione si presenta in questi termini:
paragrafo 2
a) Qualora si tratti di un «aiuto nuovo», cioè istituito successivamente all'entrata in vigore del trattato, i giudici nazionali sono competenti solo a vagliare se esso sia stato istituito in conformità con il procedimento di controllo previsto dall'art. 93 o dai regolamenti emanati in forza dell'art. 94 e, in caso negativo, ad accertare che gli aiuti istituiti in contrasto con detto procedimento sono colpiti da un divieto che ha efficacia diretta ed è eccepibile in sede giurisdizionale.
b) Nell'ipotesi in cui trattisi di un aiuto già esistente, vale a dire d'un aiuto istituito anteriormente all'entrata in vigore del trattato, ovvero d'un aiuto istituito successivamente, ma rispettando il procedimento di controllo previsto dall'art. 93, l'incompatibilità di un siffatto aiuto con l'art. 92 non può più esser accertata dai giudici nazionali, né eccepita davanti ad essi, salvo nel caso in cui l'esame permanente cui la Commissione procede avesse già indotto quest'ultima a decidere che lo Stato interessato doveva abolire o modificare tale aiuto.
c) Cionondimeno, in considerazione della circostanza che la Corte si è imposta il principio di non «sindacare i moventi o gli scopi del rinvio» (sentenza 15 luglio 1964, Costa-Enel, Racc. 1964, pag. 1143), nulla vieta al giudice nazionale di chiedere alla Corte una pronunzia pregiudiziale sull'art. 92 o, in generale, su una disposizione che non abbia efficacia diretta. Siffatte questioni sarebbero tuttavia prive di oggetto. Ciò vale in particolare nel caso in cui esse vertessero su misure di aiuto validamente istituite e soggette al controllo permanente dei regimi d'aiuti vigenti, vale a dire in un ipotesi in cui, dagli artt. 92-94 considerati nel loro complesso, stando all'interpretazione di questa Corte, risulta che il giudice nazionale non può esser adito per ottenere l'applicazione delle disposizoni dell'art. 92.
d) Da quanto precede deriva che solo ad ogni buon fine la Commissione prende posizione in merito ai problemi sostanziali nell'ambito dell'interpretazione dell'art. 92, rispondendo alle questioni sub b), c), d) ed e).
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia › 1. Osservazioni della Commissione › — Sulla soluzione delle questioni pregiudiziali › B — Quanto all'interpretazione materiale dell'art. 92 › Questione b)
paragrafo 1
Secondo la Commissione, le nozioni di «produzione» e di «imprese», cui si riferisce l'art. 92, sono indipendenti dalle figure giuridiche in cui esse si concretano. Nella fattispecie, il problema della qualificazione giuridica non è il vero beneficiario dell'aiuto, ma costituisce soltanto il tramite per cui quest'ultimo giunge a favorire le imprese e le produzioni dell'agricoltura e dell'industria alimentare tedesca.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia › 1. Osservazioni della Commissione › — Sulla soluzione delle questioni pregiudiziali › B — Quanto all'interpretazione materiale dell'art. 92 › Questioni c) e d)
paragrafo 1
Per risolvere tali questioni occorre, in primo luogo, come già indicato, distinguere il vero beneficiario dell'aiuto dall'ente che ne ha la gestione e ne è il primo destinatario. È dal punto di vista del beneficiario che va valutata la legittimità dell'aiuto. È poi di scarsa rilevanza, ai fini dell'applicazione dell'art. 92, n. 1, che le «risorse statali» provengano dal «bilancio generale», da determinati tributi specifici, od anche da contributi resi obbligatori da un atto della pubblica autorità (sentenza 25 giugno 1970, n. 47/69, Repubblica francese/Commissione, Racc. 1970, pag. 487; sentenza 2 luglio 1974, causa 173/73, Repubblica italiana/Commissione, Racc. 1974, pag. 709). Anche se in quest'ultima ipotesi, al limite, l'onere corrispondesse esattamente al beneficio, sarebbe sempre l'intervento dello Stato a consentire ai beneficiari di «aiutarsi da sé» e dovrebbe applicarsi l'art. 92.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia › 1. Osservazioni della Commissione › — Sulla soluzione delle questioni pregiudiziali › B — Quanto all'interpretazione materiale dell'art. 92 › Questione e)
paragrafo 1
L'esistenza di analoghi enti incaricati della gestione e dell attribuzione d'aiuti in altri Stati membri non può escludere l'applicazione dell'art. 92 del trattato. Tenuto conto delle differenze nelle strutture di produzione da uno Stato membro all'altro, un medesimo aiuto può avere effetti molto diversi sulla concorrenza. Gli Stati membri non possono, in alcun caso, farsi giustizia da sé, istituendo a loro volta aiuti identici od analoghi.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia › 1. Osservazioni della Commissione › — Sulla soluzione delle questioni pregiudiziali › C — Quanto all'interpretazione delle disposizioni che vietano le tasse d'effetto equivalente a dazi doganali e le imposizioni interne di carattere discriminatorio › Questioni f) e g)
paragrafo 1
La questione riguarda l'interpretazione degli artt. 9, n. 1, '12 e 13, n. 2, e mira ad accertare se il contributo di cui è causa non debba esser qualificato come tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale.
paragrafo 2
A proposito di tale questione e di quella sub g) (relativa all'art. 95 del trattato), la Commissione richiama in primo luogo la giurisprudenza di questa Corte secondo cui un contributo non può essere una tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale e nel contempo un tributo interno, visto che queste due nozioni si escludono a vicenda.
paragrafo 3
Secondo la Commissione, pur se la definizione della tassa d'effetto equivalente fornita da questa Corte nella sentenza 18 giugno 1975, n. 94, IGAV (Racc. 1974, pag. 699) implica — come aveva sottolineato l'avvocato generale Roemer nelle sue conclusioni nella causa 29/72, Marimex (Racc. 1972, pag. 1324) — che in sostanza «il fatto generatore del tributo è il passaggio della frontiera», la realizzazione di detta condizione non è necessariamente esclusa dal fatto che i prodotti importati siano soggetti ad un onere pecuniario successivamente al passaggio della frontiera, all'atto della loro trasformazione, in particolare nel caso in cui, il prodotto importato fosse naturalmente destinato, come nel caso di specie, ad esser trasformato, ammesso che gli analoghi prodotti nazionali non ne fossero gravati al momento della loro trasformazione.
paragrafo 4
Tuttavia, ad avviso della Commissione, non vi è dubbio sul fatto che il regime di contributi istituito nell'ambito dell'Absatzfonds rientra nel settore delle imposizioni interne ai sensi dell'art. 95, stando fra l'altro all'interpretazione datane da questa Corte, nella sentenza IGAV già menzionata.
paragrafo 5
La Commissione richiama cionondimeno l'attenzione sulla circostanza che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenze 19 giugno 1973, causa 77/72 Capolongo, Racc.1973, pag 611, e 18 giugno 1975, causa 94/74, IGAV, Racc. 1975, pag. 699), un tributo che, in linea di principio, andrebbe considerato come un'imposizione interna può qualificarsi come tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale nel caso in cui detto tributo, benché prelevato tanto sui prodotti interni quanto su quelli importati, sia destinato in maniera specifica ed esclusiva a fini diretti a favorire unicamente i prodotti interni.
paragrafo 6
L'applicazione dell'art. 13 a situazioni normalmente contemplate dall'art. 95 va tuttavia limitata «all'ipotesi ben determinata di frode sostanziale della legge», altrimenti la distinzione tra i rispettivi campi d'applicazione degli artt. 13 e 95 sarebbe annullata. La Commissione, da parte sua, dubita che si tratti di tasse d'effetto equivalente a dazi doganali. Non è infatti sufficientemente provato che il contributo di cui è causa vada esclusivamente a vantaggio dei soli prodotti tedeschi ed è inoltre dubbio se sussista una vera e propria identità tra prodotti nazionali ed importati soggetti al contributo, da un canto, ed i prodotti nazionali che traggono vantaggio dalle attività del Fonds, dall'altro.
paragrafo 7
Se ed in quanto il contributo non risulti essere una tassa d'effetto equivalente, si dovrebbe ammettere che essa è un'imposizione interna ai sensi dell'art. 95. La Commissione osserva che, in detta ipotesi, occorrerebbe altresì vagliare se tale imposizione non sia discriminatoria, in considerazone della circostanza che il suo gettito andrebbe ad esclusivo vantaggio di prodotti nazionali. Nell'ipotesi in cui si trattasse di un tributo interno di carattere discriminatorio e, quindi, incompatibile con l'art. 95, il giudice nazionale, ad avviso della Commissione, sarebbe posto dinanzi ad un problema di difficile soluzione. Risulta infatti dalla sentenza Liick del 4 aprile 1968 (causa 34/67, Racc. 1968, pag. 325) che spetta, in tal caso, ai giudici nazionali decidere, in base al loro diritto interno, se un tributo che viola l'art. 95 vada annullato per intero o soltanto ridotto al livello dell'imposizione che grava sui prodotti interni similari. Qualora questa seconda soluzione s'imponesse, nel diritto tedesco, ci si può chiedere, nel caso in cui l'ineguaglianza fra il tributo che grava sui prodotti interni e quello che grava sui prodotti importati risulti dal fatto che il gettito è esclusivamente destinato a fini che favoriscono i soli prodotti nazionali, come andrebbe «calcolata l'incidenza del vantaggio attribuito ai prodotti nazionali». Ad avviso della Commissione, nel presente caso, il compito sarebbe impossibile, di guisa che il giudice nazionale sarebbe indotto a dichiarare che il sistema nella sua integralità è incompatibile con l'art. 95.
paragrafo 8
La Commissione propone di risolvere come segue le questioni sottoposte a questa Corte dal tribunale amministrativo di Francoforte:
paragrafo 9
1) Le disposizioni dell'art. 92 hanno effetto nell'ordinamento giuridico degli Stati membri, di guisa da poter esser fatte valere dinanzi ai giudici nazionali, solo nel caso in cui esse si siano concretate in atti aventi portata generale, previsti dall'art. 94 o dalle specifiche decisioni di cui all'art. 93, n. 2.
2) La qualificazione di un tributo come tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale ai sensi degli artt. 9, 12 e 13, n. 2, del trattato, non è esclusa dal semplice fatto ch'esso gravi sul prodotto importato non già al momento dell'importazione, bensì al momento della sua trasformazione, se ed in quanto ricorrano tutti i presupposti per l'applicazione di tali disposizioni.
3) Nell'ambito dell art. 95 del trattato, va altresì tenuto conto delle imposizioni interne che colpiscono i prodotti provenienti solo successivamente alla loro importazione, all'atto della trasformazione.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia › 2. Osservazioni del governo della Repubblica federale di Germania › Questione a)
paragrafo 1
Secondo il governo della Repubblica federale di Germania, l'art. 93 del trattato CEE non può legittimare una limitazione della competenza in materia di rinvio pregiudiziale, propria dei giudici nazionali ai sensi dell'art. 177 del trattato CEE.
paragrafo 2
In ultima analisi, il giudice a quo desidera accertare se l'art. 92 del trattato CEE attribuisca al singolo diritti soggettivi, vale a dire se la suddetta disposizione abbia efficacia diretta. Il governo della Repubblica federale di Germania ritiene che si debba distinguere a seconda che si tratti: 1) d'aiuti istituiti senza osservare la procedura di cui all'art. 93; 2) d'aiuti dichiarati legittimi; o 3) d'aiuti vietati in esito a regolare procedimento. Nel primo caso, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il diritto di rendere esecutivo l'aiuto è immediatamente efficace ed attribuisce ai singoli diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare.
paragrafo 3
Questa efficacia diretta dell'art. 93 significa che il giudice nazionale può verificare se i provvedimenti adottati corrispondano alla nozione d'aiuti cui si riferiscono gli artt. 92 e 93.
paragrafo 4
Il giudice nazionale deve, in tal. caso, accertare l'incompatibilità dell'aiuto, il che implica che l'efficacia diretta dell'art. 93, n. 3, ultima parte, comporta, in una certa misura, il riconoscimento dell'efficacia diretta all'art. 92 del trattato. Viceversa, nell'ipotesi in cui un aiuto sia stato istituito secondo il procedimento previsto, e riconosciuto, compatibile col trattato dalla Commissione, ovvero nell'ipotesi in cui quest'ultima l'abbia vietato, i singoli non possono eccepire l'efficacia diretta dell'art. 92.
paragrafo 5
Ciò è vero, in primo luogo, nel caso di un regime d'aiuti già esistenti al momento della stipulazione del trattato e non ancora soppressi, ovvero di aiuti regolarmente notificati dallo Stato membro dopo la stipulazione del trattato e contro cui la Commissione non abbia sollevato obiezioni, od ancora nel caso di aiuti che, avendo dato luogo ad obiezioni da parte della Commissione, siano stati opportunamente modificati dallo Stato membro.
paragrafo 6
Il riconoscimento dell'efficacia diretta in tali ipotesi porta automaticamente il giudice nazionale a statuire in maniera autonoma sulla compatibilità del regime d'aiuti approvato dalla Commissione, arrogandosi quindi poteri che il trattato attribuisce alla Commissione.
paragrafo 7
Il governo della Repubblica federale di Germania propone di risolvere come segue la prima questione:
paragrafo 8
1) Nessuna norma del trattato vieta al giudice nazionale di chiedere, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una pronunzia pregiudiziale relativa all'art. 92.
2) Nel caso in cui un regime nazionale d'aiuti sia istituito o mantenuto in vigore rispettando il procedimento di cui all'art. 93, l'art. 92 del trattato CEE non crea per il singolo alcun diritto che i giudici nazionali siano tenuti a tutelare.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia › 2. Osservazioni del governo della Repubblica federale di Germania › Questione b)
paragrafo 1
Il governo della Repubblica federale di Germania osserva, in via preliminare, che a suo avviso la questione b), nonché le questioni c), d) ed e), sono prive di oggetto, in considerazione del fatto che l'art. 92 non ha efficacia diretta. Esso esporrà cionondimeno brevemente la propria opinione al riguardo.
paragrafo 2
Rispondendo alla questione sub b), il governo tedesco osserva che ai fini dell interpretazione della nozione di «imprese» di cui all'art. 92, né la forma giuridica né il fine di lucro rappresentano criteri decisivi; l'elemento determinante è costituito dal perseguire in maniera permanente obiettivi economici, il che può essere fatto anche da un ente pubblico non avente fini di lucro.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia › 2. Osservazioni del governo della Repubblica federale di Germania › Questione c)
paragrafo 1
Per quanto riguarda la questione c), il governo della Repubblica federale di Germania è del parere che la condizione espressa con la formula «mediante risorse statali» sia soddisfatta non solo nel caso in cui l'aiuto provenga da risorse di bilancio, ma anche nel caso in cui lo Stato si procuri risorse sul mercato dei capitali o mediante imposizioni parafiscali.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia › 2. Osservazioni del governo della Repubblica federale di Germania › Questione d)
paragrafo 1
Secondo il governo della Repubblica federale di Germania, la circostanza che il beneficiario dell'aiuto sia un ente statale non esclude che si tratti d'un aiuto ai sensi dell'art. 92 del trattato CEE. Cionondimeno, la forma di finanziamento scelta dal legislatore, e cioè il versamento obbligatorio di contributi, non rende l'Absatzfonds, ente autonomo operante nel settore agricolo, beneficiario di aiuti ai sensi dell'art. 92 del trattato.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia › 2. Osservazioni del governo della Repubblica federale di Germania › Questione e)
paragrafo 1
Onde valutare se un provvedimento statale alteri la concorrenza ai sensi dell'art. 92, la circostanza che provvedimenti corrispondenti ed aventi il medesimo effetto siano applicati da altri Stati membri della Comunità è irrilevante. Cionondimeno, non si può ammettere che la ricerca di mercato e la pubblicità svolte da un ente statale incidano sugli scambi tra gli Stati membri ed alterino la concorrenza, nel caso in cui l'attività di tale ente torni a vantaggio tanto dei produttori stranieri quanto di quelli nazionali.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia › 2. Osservazioni del governo della Repubblica federale di Germania › Questione f)
paragrafo 1
Sulla questione del se un tributo riscosso, non già sul prodotto importato, bensì sulla sua trasformazione, possa costituire una tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale, il governo della Repubblica federale di Germania indica che, a suo parere, i contributi di cui è causa non possono qualificarsi tasse d'effetto equivalente a dazi doganali.
paragrafo 2
Ai sensi delle sentenze Capolongo, 77/72, e IGAV, 94/74, in un sistema d'imposizioni interne non discriminatorie si può configurare una tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale solo qualora i prodotti colpiti dall'onere e quelli che ne traggono vantaggio siano prodotti concorrenti e se sussista un vantaggio concorrenziale specifico per i prodotti nazionali. Orbene, nel caso dell'Absatzfonds, le risorse provenienti dal contributo che grava tanto sui prodotti ortofrutticoli nazionali quanto sui prodotti importati, servono ad incentivare la vendita dei prodotti di trasformazione ottenuti in Germania da frutta ed ortaggi sia d'importazione, sia di produzione interna. Il vantaggio connesso all'imposizione non riguarda quindi il prodotto grezzo nazionale, concorrente del prodotto importato.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia › 2. Osservazioni del governo della Repubblica federale di Germania › Questione g)
paragrafo 1
Relativamente al se i tributi gravanti sui prodotti di altri Stati membri, non al momento dell'importazione, ma solo al momento della loro trasformazione, costituiscano imposizioni discriminatorie ai sensi dell'art. 95 del trattato, il governo della Repubblica federale di Germania risponde che, perché si debba applicare il divieto di cui all'art. 95 del trattato, è necessario che sussista discriminazione fra prodotti nazionali e prodotti importati colpiti dal tributo, nella medesima fase di produzione. La questione g) sottoposta a questa Corte dal tribunale amministrativo di Francoforte sul Meno va quindi risolta come segue:
paragrafo 2
Sussiste imposizione di un onere diverso e discriminatorio sui prodotti importati, ai sensi dell'art. 95 del trattato, solo nel caso in cui siano gravati in misura minore i prodotti nazionali e non invece nel caso di tassazione meno gravosa dei prodotti nazionali trasformati.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia › 3. Osservazioni della Steimke & Weinlig
paragrafo 1
L'attrice nella causa principale osserva che l'attuale procedimento, pur presentando analogie con altre cause in cui la Corte ha già avuto occasione di pronunziarsi, se ne distingue per il fatto che trattasi, nella fattispecie in esame, dell'importazione di un prodotto soggetto all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (regolamento 28 giugno 1968, n. 865, GU n. L 153 del 1o. 7. 1968, pag. 8).
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia › 3. Osservazioni della Steimke & Weinlig › Questione a)
paragrafo 1
L'attrice nella causa principale sostiene che tale questione va risolta affermativamente. Qualora un giudice nazionale sia del parere che un aiuto è in contrasto con l'art. 92 del trattato CEE, senza che tuttavia la Commissione abbia esperito un procedimento ad hoc a norma dell'art. 93 del trattato, i principi dello Stato di diritto ostano a che il giudice sia tenuto a considerare legittimo tale aiuto. Va invece ritenuto ch'esso possa chiedere una pronunzia pregiudiziale relativa all'art. 92 del trattato CEE ed applicare poi tale disposizione al momento della valutazione del diritto nazionale.
paragrafo 2
L'attrice nella causa principale aggiunge che, benché la questione dell'efficacia diretta dell'art. 92 non venga sollevata dal giudice nazionale, essa ritiene di dover osservare che al divieto di cui all'art. 92 va riconosciuta efficacia diretta attraverso l'art. 12 del regolamento del Consiglio n. 865/68, articolo direttamente efficace e che, facendo specifico rinvio all'art. 92, conferisce a questo efficacia diretta. Nella causa principale, l'attrice ha fatto inoltre valere una violazione dell'art. 93, n. 3, del trattato CEE: la legge tedesca 26 giugno 1969, pubblicata nel Bundesgesetzblatt il 28 giugno 1969, è stata notificata alla Rappresentanza permanente della Repubblica federale di Germania solo il 4 luglio 1969. Essa attrice ignora se detta legge sia stata poi notificata alla Commissione, ma è escluso che ciò sia potuto avvenire in quanto notifica di una «misura progettata».
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia › 3. Osservazioni della Steimke & Weinlig › Questione b)
paragrafo 1
La questione pregiudiziale sub b) non è pertinente, in quanto l'Absatzfonds non effettua esso stesso ricerche di mercato o pubblicità, bensì mette, a norma del § 2 (2) della legge, mezzi finanziari a disposizione della «Centrale Marketing Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft GmbH», impresa privata che assolve direttamente i compiti affidati all'Absatzfonds, ovvero mette a sua volta, per fini promozionali, mezzi finanziari a disposizione di enti del settore agricolo forestale. L'attrice nella causa principale ritiene, comunque, che un ente di diritto pubblico senza fini di lucro può anch'esso costituire un'impresa ai sensi dell'art. 92 del trattato CEE.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia › 3. Osservazioni della Steimke & Weinlig › Questione c)
paragrafo 1
La presente questione scaturisce dall'idea, non rispondente al vero, che l'Absatzfonds sia il beneficiario dell'aiuto, mentre trattasi, in realtà, di un ente di raccolta e di trasferimento di fondi. Comunque, aiuti che provengono da un Fondo alimentato esso stesso da contributi o da sovvenzioni dirette dello Stato vanno considerati concessi mediante fondi statali.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia › 3. Osservazioni della Steimke & Weinlig › Questione d)
paragrafo 1
Detta questione si suddivide in due parti: la prima, diretta ad accertare se sussista aiuto ai sensi dell'art. 92 nel caso in cui il beneficiario non sia l'impresa, ma un ente statale, trascura il fatto che non è l'Absatzfonds, ente di raccolta e di distribuzione di fondi, ma sono le singole imprese, che traggono vantaggio dalla pubblicità fatta per i loro prodotti dalla CMA, a beneficiare dell'aiuto. Per quanto riguarda la seconda parte, relativa al carattere gratuito degli aiuti, secondo l'attrice nella causa principale ciò che va valutato è il carattere d'aiuto dell'intera legge sul Fondo di promozione vendite, mentre il contributo della singola impresa, in relazione alle entrate complessive, non può costituire un criterio determinante.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia › 3. Osservazioni della Steimke & Weinlig › Questione e)
paragrafo 1
In risposta alla questione e), l'attrice nella causa principale sostiene che distorsioni della concorrenza ed ostacoli negli scambi interstatali si manifestano in particolare proprio nel caso in cui la promozione delle vendite riguardi prodotti che costituiscono oggetto di una organizzazione di mercato. In questa prospettiva, la riscossione di contributi obbligatori sarebbe legittima unicamente nel caso in cui tali oneri gravino sui soli produttori o prodotti nazionali e qualora i prodotti importati non siano gravati da tali contributi. Soltanto in tal caso la Commissione dovrebbe limitare il proprio controllo all'aiuto, senza poter censurare il suo modo di finanziamento. Viceversa, nel caso in cui i contributi gravino anche sui prodotti provenienti da altri Stati membri, il modo di finanziamento dell'aiuto svolge, di per sé, una funzione di protezione, che va al di là dell'effetto dell'aiuto propriamente detto o che si aggiunge ad esso. La circostanza che analoghi sistemi di promozione delle vendite esistano in altri Stati membri non può rendere leciti gli aiuti di cui è causa, dato che un rischio di distorsione del gioco della concorrenza sussiste in ogni caso a motivo della disparità dei sistemi.
paragrafo 2
L'attrice nella causa principale sostiene che la legge sul Fondo di promozione delle vendite viola anche il divieto relativo alle misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative (art. 30 e segg. del trattato, art. 10 del regolamento n. 865/68), per il fatto che le imprese tedesche non possono dedicare alla pubblicità che una parte minore del bilancio.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia › 3. Osservazioni della Steimke & Weinlig › Questione f)
paragrafo 1
Tale questione riguarda, ad avviso dell'attrice nella causa principale, l'ipotesi che l'imposizione di cui è causa costituisca una tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale, e mira ad accertare se essa conservi tale carattere e possa venir considerata come riscossa «all'atto dell'importazione» qualora venga applicata, non in relazione col passaggio della frontiera, bensì in relazione con la trasformazione ulteriore del prodotto importato.
paragrafo 2
Secondo l'attrice nella causa principale, il tributo di cui trattasi, malgrado la circostanza segnalata nella questione, va considerato come una tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale. Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia si desume che il divieto di cui all'art. 13 si connette unicamente agli effetti, non già alle modalità della riscossione. Orbene, il tributo in questione non rientra né in un sistema generale che comprenda sistematicamente tanto i prodotti nazionali quanto i prodotti importati — non esistono, infatti, agrumi tedeschi — ed inoltre il contributo va a vantaggio specifico dei prodotti nazionali. Essendo manifesto l'effetto equivalente ad un dazio doganale, la circostanza che il prodotto importato non sia gravato se non nella fase della sua trasformazione nell'ambito dell'impresa costituisce solo una modalità di riscossione.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia › 3. Osservazioni della Steimke & Weinlig › Questione g)
paragrafo 1
Una risposta alla questione g) è superflua, giacché l'imposizione di cui è causa presenta il carattere di una tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale.
paragrafo 2
L'attrice nella causa principale osserva tuttavia che «il divieto di discriminazione di cui all'art. 95 del trattato contempla unicamente il fatto medesimo della riscossione di una tassa in quanto tale, senza stabilire alcun nesso col fatto dell'importazione, con le modalità di riscossione o con l'epoca della riscossione».
paragrafo 3
L'attrice nella causa principale, con l'avv. Ehle del foro di Colonia, il governo della Repubblica federale, rappresentato dal suo agente sig. Seidel, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo agente sig. Oldekop, hanno presentato osservazioni orali nell'udienza del 25 gennaio 1977.
paragrafo 4
L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 10 febbraio 1977.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 10 giugno 1976, pervenuta in cancelleria il 2 agosto successivo, il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, diverse questioni vertenti sull'interpretazione degli artt. 9, 12, 13, 92, 93 e 95 del trattato CEE.
Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra una ditta tedesca, attrice nella causa principale, e l'Ufficio federale tedesco per l'alimentazione e le foreste (Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft), nella quale sorgeva il problema della compatibilità col diritto comunitario d'un contributo di 20000 DM riscosso all'atto della trasformazione (da parte dell'attrice) di succhi d'agrumi importati dall'Italia e da diversi paesi terzi.
Detto contributo è destinato, con altre risorse di natura diversa, ad alimentare un Fondo di promozione vendite di prodotti agricoli, forestali ed alimentari tedeschi (Absatzförderungsfonds der deutschen Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft), in prosieguo «Fondo», istituito con la legge federale 26 giugno 1969.
A termini del § 2 di detta legge il Fondo ha il compito, tramite un ente denominato «Centrale Marketing Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft» (CMA), ch'esso finanzia e controlla, «di promuovere dal centro la vendita e la messa in valore dei prodotti agricoli, forestali e alimentari tedeschi, mediante la creazione e il mantenimento di sbocchi all'interno ed all'estero con mezzi e metodi moderni».
L'aiuto viene fornito all'industria alimentare prescindendo dalla distinzione tra i prodotti alimentari tedeschi fabbricati sulla base di materie prime o prodotti semifiniti nazionali e quelli provenienti da altri paesi membri.
Avendole il governo federale, giusta l'art. 93, n. 3, del trattato, comunicato in via preliminare la sua intenzione di instaurare tale aiuto, la Commissione non sollevava obiezioni, di guisa che la disciplina di cui è causa entrava regolarmente in vigore secondo i procedimenti di cui al suddetto art. 93.
punto 2
Ad avviso dell'attrice nella causa principale, i contributi richiestile sono in contrasto col trattato e di conseguenza non dovuti, in primo luogo in quanto servono a finanziare un aiuto incompatibile, nonostante la notifica, con l'art. 92 del trattato e in secondo luogo in quanto, gravando sulla trasformazione dei succhi d'agrumi provenienti da un altro Stato membro, e dato che non esistono prodotti analoghi nello Stato membro importatore, costituiscono vuoi tasse d'effetto equivalente ad un dazio doganale, vietate dagli artt. 9, 12 e 13 del trattato, vuoi imposizioni interne discriminatorie nei confronti di un prodotto proveniente da un altro Stato membro ed incompatibili con l'art. 95 del trattato stesso.
punto 3
La legge federale 23 marzo 1972 esentava dal contributo di cui è causa, all'atto della trasformazione da parte di imprese tedesche, «il prodotto che, in considerazione della sua categoria, non cresce in condizioni climatiche naturali nell'orbita del territorio d'applicazione di detta legge (sull'Absatzförderungsfonds)», donde l'esenzione dei succhi d'agrumi. Il contributo di cui trattasi riguarda cionondimeno succhi d'agrumi importati e trasformati prima dell'entrata in vigore della legge 23 marzo 1972.
punto 4
Le questioni pregiudiziali vanno risolte tenendo conto di queste premesse.
SENTENZA › In diritto › Sulla prima questione
punto 5
Con la prima questione si chiede se l'art. 93 del trattato CEE osti a che un giudice nazionale chieda una pronunzia pregiudiziale vertente sull'art. 92 dello stesso trattato e quindi decida sull'applicazione di questa disposizione.
Tale questione è diretta, in sostanza, a far accertare i limiti entro i quali l'art. 92 del trattato può essere fatto valere nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri, vuoi ad iniziativa dei singoli, vuoi d'ufficio dai giudici nazionali.
punto 6
L'art. 92, n. 1, recita: «Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
Lo stesso articolo, nei nn. 2 e 3, elenca in primo luogo tre categorie d'aiuti che non sono colpiti dal divieto di cui al n. 1, in secondo luogo tre categorie d'aiuti che possono, a determinate condizioni, considerarsi come compatibili col mercato comune, e conferisce infine competenza al Consiglio per determinare altre categorie d'aiuti che saranno allora, esse pure, considerate come sottratte al divieto di cui all'art. 92, n. 1.
punto 7
A sua volta l'art. 93, n. 2, 3o comma del trattato dispone che: «A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'art. 92 o ai regolamenti di cui all'art. 94, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, 1o comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo».
Inoltre, l'art. 94 del trattato conferisce competenza al Consiglio per «stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli artt. 92 e 93 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'art. 93, paragrafo 3, nonché le categorie d'aiuti che sono dispensate da tale procedura».
Infine, per quanto riguarda i prodotti agricoli, va tenuto conto dei poteri conferiti al Consiglio dall'art. 42 del trattato.
punto 8
Da queste disposizioni risulta che il divieto di cui all'art. 92, n. 1, non è né assoluto né incondizionato, dato che il n. 3 della medesima disposizione e l'art. 93, n. 2, conferiscono a seconda dei casi alla Commissione un ampio potere discrezionale e al Consiglio ampia facoltà di ammettere gli aiuti in deroga al divieto generale del suddetto n. 1.
punto 9
L'accertamento, in siffatti casi, della compatibilità o dell'incompatibilità con il mercato comune d'un aiuto statale solleva problemi che implicano la valutazione di fatti e circostanze economiche complesse ed atte a modificarsi rapidamente.
Per questo motivo, il trattato ha previsto all'art. 93 un procedimento speciale costituito dall'esame permanente e dal controllo degli aiuti da parte della Commissione.
Per gli aiuti esistenti all'entrata in vigore del trattato, l'art. 93, n. 2 prevede un procedimento che porta, se del caso, ad una decisione che obbliga lo Stato membro interessato a sopprimere od a modificare l'aiuto nel termine stabilito dalla Commissione.
Per quanto riguarda i nuovi aiuti che gli Stati membri abbiano intenzione d'istituire, è stabilita una procedura preliminare senza la quale nessun aiuto può essere considerato come regolarmente istituito.
Dal complesso di queste considerazioni risulta che il trattato, prevedendo all'art. 93 l'esame permanente e il controllo degli aiuti da parte della Commissione, ha inteso stabilire che il riconoscimento dell'eventuale incompatibilità di un aiuto col mercato comune risulti, sotto il controllo della Corte di giustizia, da un adeguato procedimento di competenza della Commissione.
punto 10
I singoli non possono, quindi, in forza del solo art. 92, contestare la compatibilità di un aiuto col diritto comunitario avanti ai giudici nazionali, né chiedere a quest'ultimi di pronunciarsi, in via principale od incidentale, su un'eventuale incompatibilità.
Viceversa, detta possibilità è offerta dal momento che le disposizioni di cui all'art. 92 si siano concretate in atti di carattere generale, ai sensi dell'art. 94, ovvero in decisioni, nei casi particolari contemplati dall'art. 93, n. 2.
punto 11
L'attrice nella causa principale fa valere in proposito che l'art. 12 del regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n. 865, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, costituisce una misura di concretizzazione e d'attuazione nel senso suindicato, la quale consente ai singoli d'invocare avanti i giudici nazionali l'art. 92 onde far accertare l'incompatibilità di un aiuto statale con il mercato comune ed in particolare con l'organizzazione di mercato considerata.
punto 12
Il suddetto art. 12 dispone che «Salvo contrarie disposizioni del presente regolamento, alla produzione ed al commercio dei prodotti di cui all'art. 1 si applicano gli artt. 92, 93 e 94 del trattato».
punto 13
L'art. 12 ha lo scopo, in attuazione dell'art. 42 del trattato, di rendere applicabili ai prodotti agricoli che costituiscono oggetto del regolamento n. 865/68 le disposizioni degli artt. 92-94, senza tuttavia modificare la natura ed il contenuto di dette disposizioni.
punto 14
I suddetti limiti alla possibilità di far valere l'art. 92 non implicano tuttavia che ai giudici nazionali non possano essere sottoposte controversie nelle quali essi siano tenuti ad interpretare — ove occorra, previo ricorso al procedimento di cui all'art. 177 del trattato — e ad applicare l'art. 92 senza ch'essi siano per questo chiamati a decidere circa l'eventuale incompatibilità d'un aiuto statale, salvo il caso d'un aiuto istituito in contrasto con l'art. 93, n. 3, del trattato.
Un giudice nazionale può trovarsi, ad esempio, ad interpretare e ad applicare la nozione d'aiuto di cui all'art. 92, al fine di determinare se un provvedimento statale adottato senza seguire il procedimento di controllo preliminare di cui all'art. 93, n. 3, dovesse o meno esservi soggetto.
Comunque, a termini dell'art. 177 del trattato spetta ai giudici nazionali, qualora ricorrano al procedimento previsto da quest'articolo, decidere essi medesimi circa la pertinenza delle questioni pregiudiziali.
punto 15
La prima questione va quindi risolta nel senso che l'art. 93 non osta a che il giudice nazionale sottoponga alla Corte di giustizia questioni relative all'interpretazione dell'art. 92 del trattato, nel caso in cui detto giudice ritenga che una pronunzia al riguardo sia necessaria onde consentirgli di emettere la propria sentenza, fermo restando ch'esso non è competente a pronunciarsi — in mancanza di regolamenti d'attuazione ai sensi dell'art. 94 — relativamente alle domande dirette ad accertare l'incompatibilità col trattato d'un aiuto esistente il quale non abbia costituito oggetto di una decisione della Commissione che imponesse allo Stato membro considerato di sopprimerlo o di modificarlo, ovvero di un nuovo aiuto istituito in conformità all'art. 93, n. 3.
SENTENZA › In diritto › Sulla seconda questione
punto 16
Con la seconda questione si chiede se i termini «… imprese o … produzioni …», nel senso di cui all'art. 92 del trattato CEE, si riferiscano soltanto ad imprese private ovvero anche ad enti pubblici senza scopo di lucro.
punto 17
Secondo l'art. 90, n. 1, del trattato, «gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente trattato, specialmente a quelle contemplate dagli artt. 7 e da 85 a 94 inclusi».
A norma del n. 2 del medesimo articolo, «le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale, sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.»
punto 18
Da questa disposizione risulta che l'art. 92 del trattato riguarda il complesso delle imprese, private o pubbliche, ed il complesso delle produzioni delle suddette imprese, con la sola riserva di cui all'art. 90, n. 2.
SENTENZA › In diritto › Sulla terza e sulla quarta questione
punto 19
La terza questione mira ad accertare se la nozione di «aiuti concessi mediante risorse statali» comprenda pure l'ipotesi in cui l'ente pubblico ottenga esso stesso aiuti attraverso lo Stato ovvero imprese private.
Con la quarta questione si chiede se la nozione di aiuto come assegnazione di un vantaggio gratuito comprenda pure l'ipotesi cui il beneficiario dell'aiuto stesso non sia l'impresa privata, ma l'ente pubblico, e se la gratuità sussista pure nell'ipotesi in cui il contributo della singola impresa sia irrilevante rispetto alla somma complessiva.
punto 20
Le due questioni vanno risolte congiuntamente.
punto 21
Il divieto di cui all'art. 91, n. 1, riguarda il complesso degli aiuti concessi dagli Stati o mediante risorse statali, prescindendo dalla distinzione tra l'aiuto concesso direttamente dallo Stato e quello concesso da enti pubblici o privati ch'esso istituisce o designa al fine della gestione.
Quanto all'applicazione dell'art. 92, sono però sostanzialmente gli effetti dell'aiuto nei confronti delle imprese o dei produttori beneficiari dello stesso che vanno presi in considerazione, non già la situazione degli enti che distribuiscono o gestiscono l'aiuto.
punto 22
Un provvedimento della pubblica autorità che favorisca determinate imprese o determinati prodotti non perde il suo carattere di vantaggio gratuito per il fatto di venire in tutto o in parte finanziato da contributi imposti dalla stessa autorità alle imprese considerate.
SENTENZA › In diritto › Sulla quinta questione
punto 23
Si chiede poi se sussista alterazione della concorrenza e pregiudizio per gli scambi tra Stati membri nell'ipotesi in cui la ricerca di mercato e l'attività pubblicitaria svolta all'interno ed all'estero da un ente pubblico siano esercitate anche da parte di analoghe istituzioni di altri paesi della Comunità.
punto 24
Un'eventuale violazione da parte di uno Stato membro, d'un obbligo impostogli dal trattato, in relazione col divieto di cui all'art. 92, non può essere giustificato dalla circostanza che altri Stati membri siano anch'essi venuti meno a detto obbligo. Più distorsioni della concorrenza non hanno sugli scambi tra gli Stati membri l'effetto di neutralizzarsi reciprocamente, ma anzi si cumulano fra loro, il che ne aumenta le conseguenze pregiudizievoli per il mercato comune.
SENTENZA › In diritto › Sulla sesta e sulla settima questione
punto 25
Con la sesta questione si chiede se si abbia una tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale ai sensi degli artt. 9, n. 1, 12, 13, n. 2, del trattato CEE, nell'ipotesi in cui l'onere non gravi sui prodotti importati, bensì sulla trasformazione di questi.
La settima questione mira ad accertare se sussista discriminazione ai sensi dell'art. 95 del trattato nell'ipotesi in cui «ai prodotti di altri Stati membri» non si applichino oneri all'importazione, ma solo al momento della trasformazione.
punto 26
Le due questioni sono relative alla delimitazione tra una tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale, ai sensi degli artt. 9, 12 e 13 del trattato, ed una imposizione interna, ai sensi dell'art. 95, e devono consentire al giudice nazionale di classificare il contributo dovuto all'Absatzförderungsfonds nell'una o nell'altra categoria. Le due questioni vanno quindi risolte congiuntamente.
punto 27
Lo stesso tributo non può, nel sistema del trattato, appartenere simultaneamente ad entrambe le categorie sopra citate, giacché gli artt. 9 e 12 vietano, tra gli Stati membri, la riscossione di dazi doganali all'importazione e all'esportazione o tasse d'effetto equivalente, mentre l'art. 95 si limita a vietare imposizioni interne che hanno funzione discriminatoria nei confronti dei prodotti degli altri Stati membri.
punto 28
Dalla sentenza 18 giugno 1975 (causa 94/74, IGAV, Racc. 1975, pag. 710), cui si richiama il giudice nazionale, risulta che il divieto di cui all'art. 13, n. 2, si riferisce a qualsiasi tributo riscosso in occasione o in ragione dell'importazione il quale, colpendo specificamente la merce importata, ad esclusione della merce nazionale similare, ne alteri il costo ed abbia quindi sulla libera circolazione delle merci la stessa influenza restrittiva di un dazio doganale.
La caratteristica sostanziale di una tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale, quella che la distingue da una imposizione interna, è che la prima grava esclusivamente sul prodotto importato, mentre la seconda grava sui prodotti importati e nel contempo su quelli nazionali.
Un'imposizione che grava sui prodotti importati e nel contempo sui prodotti similari può cionondimeno costituire una tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale, nel caso in cui un siffatto contributo, riscosso soltanto su determinati prodotti, fosse destinato esclusivamente a finanziare attività che giovano in modo specifico ai prodotti nazionali gravati, i quali vedrebbero così compensato, in tutto o in parte, il relativo onere fiscale.
punto 29
Quando si riscontrino le caratteristiche precipue di una tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale, la circostanza che il tributo venga riscosso in una fase del commercio o della trasformazione del prodotto successiva al passaggio della frontiera è irrilevante, dal momento che è solo in ragione di tale passaggio che il prodotto viene gravato, il che esclude una tassazione identica del prodotto nazionale.
punto 30
Non costituiscono tasse d'effetto equivalente gli oneri pecuniari che rientrano in un regime generale di tributi interni, gravanti tanto sui prodotti nazionali quanto su quelli importati, secondo gli stessi criteri.
Questa situazione può verificarsi anche nel caso di un prodotto importato che non trovi riscontro in un analogo prodotto nazionale, dal momento che l'onere grava su intere categorie di prodotti nazionali o stranieri i quali si trovino tutti, a prescindere dalla loro origine, in condizioni analoghe.
L'art. 95 ha infatti lo scopo di abolire le discriminazioni, dirette od indirette, riguardo ai prodotti importati, ma non di porre questi ultimi in una situazione fiscale privilegiata rispetto ai prodotti nazionali.
La discriminazione vietata dall'art. 95 non sussisterà, normalmente, nel caso di una imposizione interna che gravi sui prodotti nazionali e sui prodotti anteriormente importati, all'atto della loro trasformazione in prodotti più elaborati, senza che tra gli uni e gli altri vi sia differenza, in ragione della provenienza, né nelle aliquote, né nell'imponibile, né nelle modalità di riscossione.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 31
Le spese sostenute dalla Repubblica federale di Germania e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno con ordinanza 10 giugno 1976, dichiara:
1o L'art. 93 non osta a che il giudice nazionale sottoponga alla Corte di giustizia questioni relative all'interpretazione dell'art. 92 del trattato, nel caso in cui detto giudice ritenga che una pronunzia al riguardo sia necessaria onde consentirgli di emettere la propria sentenza, fermo restando ch'esso non è competente a pronunciarsi — in mancanza di regolamenti d'attuazione ai sensi dell'art. 94 — relativamente alle domande dirette ad accertare l'incompatibilità col trattato d'un aiuto esistente il quale non abbia costituito oggetto di una decisione della Commissione che imponesse allo Stato membro considerato di sopprimerlo o di modificarlo, ovvero di un nuovo aiuto istituito in conformità all'art. 93, n. 3.
2o L'art. 92 del trattato riguarda il complesso delle imprese, private o pubbliche, ed il complesso delle produzioni delle suddette imprese, con la sola riserva di cui all'art. 90, n. 2.
3o Il divieto di cui all'art. 92, n. 1, riguarda il complesso degli aiuti concessi dagli Stati o mediante risorse statali, prescindendo dalla distinzione tra l'aiuto concesso direttamente dallo Stato e quello concesso da enti pubblici o privati ch'esso istituisce o designa al fine della gestione.
4o Un provvedimento della pubblica autorità che favorisca determinate imprese o determinati prodotti non perde il suo carattere di vantaggio gratuito per il fatto di venire in tutto o in parte finanziato da contributi imposti dalla stessa autorità alle imprese considerate.
5o Un'eventuale violazione da parte di uno Stato membro, d'un obbligo impostogli dal trattato, in relazione col divieto di cui all'art. 92, non può essere giustificato dalla circostanza che altri Stati membri siano anch'essi venuti meno a detto obbligo.
6o Quando si riscontrino le caratteristiche precipue di una tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale, la circostanza che il tributo venga riscosso in una fase del commercio o della trasformazione del prodotto successiva al passaggio della frontiera è irrilevante, dal momento che è solo in ragione di tale passaggio che il prodotto viene gravato, il che esclude una tassazione identica del prodotto nazionale.
7o La discriminazione vietata dall'art. 95 non sussisterà, normalmente, nel caso di una imposizione interna che gravi sui prodotti nazionali e sui prodotti anteriormente importati, all'atto della loro trasformazione in prodotti più elaborati, senza che tra gli uni e gli altri vi sia differenza, in ragione della provenienza, né nelle aliquote, né nell'imponibile, né nelle modalità di riscossione.
Firme
Kutscher
Donner
Pescatore
Mertens de Wilmars
Sørensen
Mackenzie Stuart
O'Keeffe
Bosco
Touffait
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 22 marzo 1977.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
H. Kutscher