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Sez. 6, Sentenza n. 3286 del 27/09/1995 Cc. (dep. 24/01/1996) Rv. 203857 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Appello - Decisione - In genere | Possibilità di integrare la motivazione del provvedimento gravato - Sussistenza - Limiti - Ragione.
Stato
decisa il 1995-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203857-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Appello - Decisione - In genere

Il Tribunale, quale giudice di appello dei provvedimenti in materia di libertà, ben può, nei limiti segnati dai motivi di appello, provvedere a completare la motivazione del provvedimento impugnato integrandolo in tutto o in parte, con considerazioni ed argomenti diversi da quelli adattati dal primo giudice: invero il silenzio del legislatore al riguardo assume il significato di un rinvio implicito, per tutto ciò che non trova espressa previsione nell'art. 310 cod. proc. pen., ai principi ed alle norme che disciplinano l'istituto dell'appello, nelle parti che si rendono applicabili.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)