Sez. 4, Sentenza n. 8982 del 09/01/2003 Cc. (dep. 25/02/2003) Rv. 223923 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - IN GENERE | Appello avverso provvedimenti in materia di libertà personale - Poteri decisori del giudice di appello - Annullamento del provvedimento impugnato per vizio di motivazione - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - IN GENERE
In tema di impugnazioni avverso i provvedimenti cautelari personali(art.310 cod. proc. pen.), il tribunale, quale giudice di appello dei provvedimenti in materia di libertà personale, è tenuto a pronunciarsi unicamente con le formule conclusive proprie del giudizio di merito - conferma o riforma del provvedimento impugnato -, con la conseguenza che non può annullare lo stesso per difetto di motivazione, ma deve, invece, nel rispetto del principio "tantum devolutum quantum appellatum", provvedere a completare detta motivazione, integrandola in tutto o in parte.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)