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Sez. U, Ordinanza n. 3512 del 07/03/2003 (Rv. 561060 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Privatizzazione del pubblico impiego - Controversie - Trasferimento al giudice ordinario - Disciplina transitoria - Mantenimento della giurisdizione del giudice amministrativo in relazione a situazioni maturate in epoca anteriore alla entrata in vigore del nuovo riparto di giurisdizione (30 giugno 1998) - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2003-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561060-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In materia di devoluzione delle controversie di pubblico impiego al giudice ordinario, è manifestamente infondata, in relazione agli art. 76 e 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma diciassettesimo, del D.Lgs. n. 80 del 1998 (ora, art. 69, comma settimo, del D.Lgs. 165 del 2001) nella parte in cui, nel devolvere al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni con decorrenza dal 30 giugno 1998, mantiene ferma la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione a situazioni giuridiche soggettive maturate prima della entrata in vigore del nuovo riparto e, quindi, a pretese riferibili al periodo anteriore alla predetta data (e da farsi valere, a pena di decadenza, entro la data del 15 settembre 2000). Infatti, la discrezionalità del legislatore delegato circa l'individuazione dei tempi e delle modalità di sottrazione al giudice amministrativo delle controversie in materia di pubblico impiego, da un lato, è stata esercitata in piena coerenza con la delega di cui alle leggi n. 421 del 1992 (che non impone alcun rigido ed assoluto <<principio di contestualità>> fra tale trasferimento e la privatizzazione dei rapporti in questione) e n. 59 del 1997 (il cui art. 11, comma quarto, non si è limitato ad indicare nel 30 giugno 1998 la data entro la quale le dette controversie dovevano essere attribuite al giudice ordinario, ma ha previsto l'adozione di <<misure organizzative e processuali anche di carattere generale, atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso>>, fra le quali ben possono annoverarsi quelle relative alla conservazione della giurisdizione amministrativa per le controversie su questioni comunque attinenti al periodo anteriore alla predetta data) e, dall'altro, è intrinsecamente ragionevole, poiché essa, in quanto destinata ad operare, in punto di giurisdizione, solo su questioni attinenti a periodi più recenti, risponde a concrete esigenze di attenuazione del rischio di eccessivo incremento del numero delle controversie destinate a riversarsi sul nuovo giudice (esigenze correlate, altresì, al generale principio di buon andamento delle funzioni pubbliche, ivi compresa quella giurisdizionale, ex art. 97 Cost.); né la determinazione di un preciso discrimine temporale fra quanto definitivamente conservato alla giurisdizione amministrativa e quanto trasferito alla giurisdizione ordinaria arreca alcun "vulnus" allo stesso principio di uguaglianza, sotto il profilo della formale parità di trattamento, né a quelli di cui agli art. 24 e 113 Cost., in quanto, allorché venga in rilievo la variazione nel tempo delle forme di tutela processuale, la successione delle leggi - purché risponda a criteri di ragionevolezza - non può mai porsi come illegittima discriminazione, né può valere a impedire la garanzia dell'azione in giudizio per ottenere protezione dei propri diritti o interessi, la quale non richiede necessariamente l'uniformità degli strumenti a tal fine apprestati dal legislatore (v. Corte Cost. n. 500 del 1995, n. 238 del 1994).

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1992 num. 421 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Legge 15/03/1997 num. 59 art. 11 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 76, Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 113

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)