Sez. U, Sentenza n. 6409 del 25/03/2005 (Rv. 579980 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Avvalimento dei messi comunali da parte di un'Amministrazione terza (fattispecie di notifica di certificati elettorali per conto del Ministero dell'Interno) - Riconducibilità dell'attività notificatoria alla nozione di pubblico servizio "ex" art. 33 D.Lgs. n. 80 - Esclusione - Fondamento - Adempimento degli obblighi di prestazione derivanti dal rapporto di impiego con il Comune - Configurabilità - Controversia avente ad oggetto il corrispettivo dell'attività di notificazione - Attinente a fase del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Ove una P.A. (a ciò autorizzata dalla legge) scelga di richiedere al Comune la notificazione di propri atti e si avvalga, a tal fine, dei messi comunali (personale dipendente del Comune), l'attività notificatoria esplicata da costoro non è riconducibile alla nozione di pubblico servizio recepita nell'art. 33, secondo comma, lett. f), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, dovendo escludersi da tale nozione le prestazioni che rivestono un rilievo soltanto strumentale all'erogazione del servizio e che restano, comunque, interne alla struttura organizzativa del gestore del medesimo. All'opposto, i messi comunali agiscono nell'adempimento degli obblighi di prestazione che derivano dal rapporto d'impiego pubblico che li lega all'ente territoriale, nella cui struttura sono inseriti, e in questo stesso rapporto trova titolo e giuridico fondamento ogni loro pretesa - comprese quelle di carattere patrimoniale - connessa con l'esercizio dell'attività notificatoria, ancorchè svolta nell'interesse e per conto d'altra Amministrazione. Ne consegue che, considerato che il rapporto di cui trattasi rientra tra quelli cosiddetti contrattualizzati, la questione di giurisdizione, in relazione a controversia avente ad oggetto il pagamento di somme reclamate come corrispettivo dell'attività di notificazione di certificati elettorali richiesto al Comune d'appartenenza dal Ministero dell'interno in occasione delle elezioni del 1995, va risolta alla stregua della disciplina transitoria di cui all'art. 69, settimo comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (già art. 45, diciassettesimo comma, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80), il quale, nel richiamare il trasferimento alla giurisdizione ordinaria delle controversie in tale materia (art. 63 D.Lgs. n. 165 del 2001; già art. 68 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come novellato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 80 del 1998), conserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie che, sebbene introdotte successivamente al 30 giugno 1998, abbiano ad oggetto questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data.
Riferimenti normativi: Legge 19/04/1982 num. 165 art. 3, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 10, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 64 CORTE COST., Legge 03/08/1999 num. 265 art. 10, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 273
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)