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Sez. U, Ordinanza n. 2953 del 27/02/2002 (Rv. 552664 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Privatizzazione del pubblico impiego - Controversie - Trasferimento al giudice ordinario - Disciplina transitoria - Art. 45, comma diciassettesimo, D.Lgs. n. 80 del 1998 (ora art. 68, comma settimo, del D.Lgs. n. 165 del 2001) - Disposizione prevedente la giurisdizione del giudice amministrativo anche in relazione a situazioni maturate prima della entrata in vigore del nuovo riparto di giurisdizione (30 giugno 1998) ma non ancora azionate - Questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 76 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2002-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552664-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In tema di devoluzione delle controversie di pubblico impiego al giudice ordinario, è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 76 Cost. sotto il profilo dell'eccesso di delega, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma diciassettesimo, del D.Lgs. n. 80 del 1998 (ora, art. 69, comma settimo, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che recepisce la disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 29 del 1993)nella parte in cui, nel devolvere al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni con decorrenza dal 30 giugno 1998, mantiene ferma la giurisdizione del giudice amministrativo anche in relazione a situazioni giuridiche soggettive maturate prima della entrata in vigore del nuovo riparto, ma non ancora azionate. Infatti, la legge di delega n. 421 del 1992, in base alla quale è stato emanato il D.Lgs. n. 29 del 1993, nel fare riferimento alla futura attribuzione al giudice ordinario delle controversie in materia, aveva affidato alla discrezionalità del legislatore delegato l'individuazione dei tempi e delle modalità del trasferimento senza imporre un rigido criterio di corrispettività tra privatizzazione del rapporto di pubblico impiego e devoluzione delle controversie al giudice ordinario. E nello stesso senso va interpretato l'art. 11, comma quarto, della legge n. 59 del 1997, che, nel conferire la delega alla base del D.Lgs. n. 80 del 1998, non si è limitato ad indicare nel 30 giugno 1998 la data del trasferimento di competenze, prevedendo altresì l'adozione di misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso.

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1992 num. 421 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Legge 15/03/1997 num. 59 art. 11 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST., Costituzione art. 76

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)