Sez. 2, Sentenza n. 2273 del 15/04/1982 (Rv. 420146 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - PRESTAZIONI D'OPERA PROFESSIONALE EFFETTUATE IN MODO CONTINUATIVO IN FAVORE DI UN ENTE - REQUISITO DELLA "COORDINAZIONE" - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - PRESTAZIONI D'OPERA PROFESSIONALE EFFETTUATE IN MODO CONTINUATIVO IN FAVORE DI UN ENTE - REQUISITO DELLA "COORDINAZIONE" - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Con riguardo a prestazioni d'opera professionale effettuate in modo continuativo in favore di un ente (nella specie, prestazioni di "legale esterno" in favore dell'INAM), il requisito della "coordinazione", al fine della ricorrenza di un rapporto di collaborazione incluso fra quelli devoluti alla cognizione del pretore in funzione di giudice del lavoro (artt. 409 n. 3 e 413 cod. proc. civ.), deve ritenersi implicito nel fatto che tale collaborazione sia rivolta alla tutela degli interessi e delle finalità dell'ente medesimo. (V 4410/78, mass n 394080).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)