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Sez. 2, Sentenza n. 1073 del 28/04/1966 (Rv. 322154 - 01)

PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI D'INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - CONTRIBUTI - IN GENERE - PERDITA O DISTRUZIONE DELLE MARCHE ASSICURATIVE - PRIMA O DOPO L'APPLICAZIONE SUL LIBRETTO - EFFETTI - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1966-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322154-01

PREVIDENZA ED ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI D'INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - CONTRIBUTI - IN GENERE - PERDITA O DISTRUZIONE DELLE MARCHE ASSICURATIVE - PRIMA O DOPO L'APPLICAZIONE SUL LIBRETTO - EFFETTI - DIFFERENZE.*

In tema di assicurazioni sociali, perche possa dirsi assolto l'Obbligo assicurativo del datore di lavoro, e necessario che egli non solo abbia acquistato le Marche assicurative e versato contemporaneamente i contributi integrativi a percentuale dovuti a norma dell'art 8 della legge 4 aprile 1952, n 218, ma abbia anche applicato le Marche sulle tessere dei lavoratori dipendenti. In Mancanza dell'applicazione delle Marche sulle tessere, manca l'imputazione soggettiva dell'esborso contributivo e quindi non e possibile riferire l'adempimento a rapporti assicurativi determinati. In caso di smarrimento o distruzione delle Marche assicurative acquistate, ma non ancora applicate sul libretto individuale intestato al singolo lavoratore, il datore di lavoro e tenuto, ai fini dell'Estinzione dell'Obbligo assicurativo, non solo ad acquistare nuove Marche, ma anche a versare un secondo contributo integrativo. Non cosi, in ipotesi che lo smarrimento o distruzione delle Marche sia avvenuto dopo l'apposizione e l'annullamento delle stesse sul libretto individuale del lavoratore, perche, in tal caso, e avvenuta l'imputazione soggettiva e si e estinto l'Obbligo assicurativo. (Cfr 1984/65; 1178/64; 1802/63).*

Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)