Sez. 2 - , Ordinanza n. 15577 del 16/05/2022 (Rv. 665164 - 01)
MEDIAZIONE - RESPONSABILITA' DEL MEDIATORE | Mediazione tipica ed atipica - Obbligo del mediatore di riferire le circostanze dell'affare note o conoscibili - Sussistenza - Conseguenze in tema di mediazione immobiliare.
MEDIAZIONE - RESPONSABILITA' DEL MEDIATORE
Il mediatore tanto nell'ipotesi tipica in cui abbia agito in modo autonomo, quanto nell'ipotesi in cui si sia attivato su incarico di una delle parti (c.d. mediazione atipica, la quale costituisce in realtà un mandato), ha l'obbligo di comportarsi con correttezza e buona fede, e di riferire alle parti le circostanze dell'affare a sua conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto conoscere con l'uso della diligenza da lui esigibile; la violazione degli obblighi informativi del mediatore è idonea a paralizzare la richiesta di pagamento della provvigione ai sensi dell'art. 1460 c.c.
Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1755
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)