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Sez. 2 - , Ordinanza n. 27482 del 28/10/2019 (Rv. 655676 - 01)

MEDIAZIONE - MEDIATORE PROFESSIONALE - OBBLIGHI | Mediazione immobiliare - Obbligo del mediatore di comportarsi secondo buona fede e correttezza - Sussistenza - Comunicazione di informazioni sull'esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli - Ricomprensione.
Stato
decisa il 2019-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655676-01

MEDIAZIONE - MEDIATORE PROFESSIONALE - OBBLIGHI

Il mediatore - tanto nell'ipotesi tipica in cui abbia agito in modo autonomo, quanto nell'ipotesi in cui si sia attivato su incarico di una delle parti (c.d. mediazione atipica) - ha, ai sensi dell'art. 1759, comma 1, c.c., l'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, nel cui ambito è incluso l'obbligo specifico di riferire alle parti le circostanze dell'affare a sua conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto conoscere con l'uso della diligenza da lui ordinariamente esigibile, includendosi in queste ultime, nel caso di mediazione immobiliare, le informazioni sull'esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sull'immobile oggetto della trattativa, come quella relativa all'iscrizione precedente di ipoteca.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1759 com. 1, Cod. Civ. art. 1176

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)