Sez. 3, Sentenza n. 16382 del 14/07/2009 (Rv. 609185 - 01)
MEDIAZIONE - MEDIATORE PROFESSIONALE - OBBLIGHI | Mediazione tipica ed atipica - Obbligo del mediatore di riferire le circostanze dell'affare note o conoscibili - Sussistenza - Conseguenze in tema di mediazione immobiliare.
MEDIAZIONE - MEDIATORE PROFESSIONALE - OBBLIGHI
Il mediatore tanto nell'ipotesi tipica in cui abbia agito in modo autonomo, quanto nell'ipotesi in cui si sia attivato su incarico di una delle parti (c.d. mediazione atipica, la quale costituisce in realtà un mandato), ha l'obbligo di comportarsi con correttezza e buona fede, e di riferire alle parti le circostanze dell'affare a sua conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto conoscere con l'uso della diligenza da lui esigibile. Tra queste ultime rientrano necessariamente, nel caso di mediazione immobiliare, le informazioni sulla eventuale contitolarità del diritto di proprietà in capo a più persone, sull'insolvenza di una delle parti, sull'esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, sull'esistenza di prelazioni od opzioni concernenti il bene oggetto della mediazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1759, Cod. Civ. art. 1760
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)