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Sez. 1, Sentenza n. 1172 del 19/04/1968 (Rv. 332667 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - CONTENZIOSO - COMPETENZA - CONTROVERSIE SULLA DETERMINAZIONE DEL VALORE O SULL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE - DIFFERENZA.*
Stato
decisa il 1968-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332667-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - CONTENZIOSO - COMPETENZA - CONTROVERSIE SULLA DETERMINAZIONE DEL VALORE O SULL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE - DIFFERENZA.*

A norma degli artt 29 e 30 del RD 7 agosto 1936, n 1639, le controversie in materia di imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza, se si riferiscono alla Determinazione del valore, sono decise in primo grado dalla commissione distrettuale ed in secondo grado dalla commissione provinciale, se riguardano l'applicazione della legge, sono decise in primo grado da una Sezione speciale istituita presso la commissione provinciale ed in secondo grado dalla commissione centrale salvo il ricorso all'autorita giudiziaria. Pertanto la Sezione speciale e competente a determinare la norma giuridica da applicare per la regolare tassazione dell'atto sottoposto alla registrazione e ad interpretare la norma cosi determinata per la sua esatta applicazione la quale Competenza e inderogabile. Quando una questione di diritto sia pregiudiziale ad una questione di valutazione, si ha uno sdoppiamento di Competenza tra la Sezione speciale competente per la decisione delle questioni relative all'applicazione della legge e la Sezione competente per le valutazioni il che comporta che il giudizio di estimazione debba essere sospeso fino a quando non divenga definitiva la decisione sulla questione pregiudiziale di diritto da parte della Sezione speciale. (V. 1241-67 massima n. 327752).*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST., Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)